Vincolo storico immobile, manufatto accessorio collegato attraverso apertura a box autorizzato, in centro storico

Risposta del Dott. Salvatore Di Bacco

Servizi Comunali Attività edilizia Polizia Edilizia
di Di Bacco Salvatore
02 Dicembre 2024

Manufatto accessorio collegato attraverso apertura a box autorizzato posto in centro storico. Il comma 2 dell'art. 32 DPR 380/2001 indica che non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, mentre il comma 3 stesso articolo prevede che gli interventi .. effettuati su immobile sottoposti a vincolo storico sono considerati in totale difformità dal permesso. Si chiede di chiarire cosa si intende per immobile sottoposto a vincolo storico.

Risposta

L’art. 32 comma 2 del T.U. dell’edilizia evidenzia che non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, escludendo quegli  interventi (comma 3) effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, considerandoli in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 e quindi non sanabili.

Il richiedente il quesito chiede di chiarire quali sono gli immobili sottoposti al solo vincolo storico

Tali immobili sono inseriti nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. Questi immobili sono tutelati per preservare il patrimonio culturale e artistico del Paese.

Ecco una panoramica dei principali tipi di immobili vincolati:

 

Tipologie di Immobili Vincolati

Beni Architettonici: Edifici storici, come palazzi, ville, castelli e torri. Chiese, monasteri e altri edifici religiosi. Strutture militari storiche, come fortificazioni e bastioni.

 

Beni Archeologici: Siti archeologici, come rovine di antiche città, templi e necropoli. Reperti archeologici rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini.

 

Beni Artistici: Opere d'arte mobili, come dipinti, sculture e affreschi. Collezioni d'arte e raccolte di interesse storico-artistico.

 

Beni Storici: Luoghi e edifici legati a eventi storici significativi. Monumenti commemorativi e lapidi storiche.

 

Beni Paesaggistici: Parchi, giardini storici e paesaggi culturali. Aree naturali di particolare interesse storico e ambientale.

 

Normativa di Riferimento

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce le norme per la tutela, la protezione e la conservazione di questi beni. Gli articoli 10 e 21 del Codice sono particolarmente rilevanti:

 

Procedura di Vincolo

La procedura di vincolo prevede che il Ministero della Cultura, attraverso le Soprintendenze, riconosca ufficialmente l'interesse culturale di un bene e lo sottoponga a tutela. Questo processo include la verifica dell'interesse culturale, la notifica ai proprietari e l'iscrizione del bene nel registro dei beni vincolati.

Il richiedente si sofferma solo sulla categoria di beni storici, ma forse la richiesta del quesito era esteso anche all’aspetto ambientale e paesaggistico dove ad esempio ai sensi dell’art. 136. “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, rientrano:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

Ad ogni buon conto a completamente delle informazioni si segnala in modo residuale, che il recente Decreto Salva Casa convertito in legge a Luglio 2024 aggiunge l’art. 36 bis comma 4 al T.U. dell’edilizia:

Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.”

28 novembre 2024

Dott. Salvatore Di Bacco

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QU358, sintomo n. QU366

 

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