Bonus edilizi: le novità della Legge di Bilancio 2025

Cosa cambia in tema di bonus

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di Petrulli Mario
27 Gennaio 2025

 

Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici: la nuova detrazione dal 2025

L’art. 1, comma 54, della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) è intervenuto sull’art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (TUIR – Testo Unico Imposte Redditi), che disciplina la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (1).

Come è noto, già dal 2012 è prevista la possibilità di detrarre parzialmente tali tipologie di spese, nella misura del 50%, fino ad un massimo di € 98.000 per unità immobiliare; tale regola valeva per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024; superato tale termine, la detrazione sarebbe diminuita al 36% e con un tetto di € 48.000.

Con l’art. 9-bis, comma 8, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (2), si era prevista la riduzione della detrazione al 30% per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, sempre con il tetto di € 48.000; adesso, con la legge di bilancio 2025, si anticipa la riduzione al 30% al 1° gennaio 2025.

Continua, invece, ad essere confermata l’aliquota del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Nulla cambia in merito alle modalità operative: la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

Particolare importanza dovrà essere riservata al pagamento: sarà necessario un bonifico “parlante”, nel quale indicare causale specifica, codice fiscale del proprietario, la partita IVA del beneficiario e il riferimento della norma agevolata; bisognerà, altresì, conservare tutta la documentazione inerente: preventivo lavori, fattura, contabile del bonifico, eventuale documentazione edilizia.


Interventi di efficienza energetica

Per quanto concerne le agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica, il comma 55 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 introduce il comma 3-quinquies all’art. 14 del decreto legge 4 agosto 2013, n. 63 (3) (convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la detrazione del 36% per le spese documentate nel 2025 (ovvero del 50% se riguardano l’abitazione principale) e del 30% per le spese sostenute nel biennio 2026 e 2027 (ovvero del 36% se riguardano l’abitazione principale).

Dal 2025, inoltre, non sono più agevolati gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.


Bonus casa

Con l’art. 1, comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di Bilancio, viene sostituito il comma 1, art. 16, del decreto legge n. 63/2013; il nuovo testo prevede l’eliminazione dal bonus delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, per gli altri interventi ammissibili, l’aliquota del 36% nel 2025 (ovvero, del 50% se i lavori interessano l’abitazione principale) e del 30% nel biennio 2026-2027 (ovvero, del 36% se i lavori interessano l’abitazione principale), con un limite di € 96.000 per unità immobiliare.


Sismabonus

Con l’art. 1, comma 55, lettera b), n. 2), della Legge di Bilancio 2025, viene inserito il comma 1-septies.1 all’art. 16, del decreto legge n. 63/2013; il nuovo testo prevede l’aliquota di detrazione del 36% nel 2025 (ovvero, del 50% se i lavori interessano l’abitazione principale) e del 30% nel biennio 2026-2027 (ovvero, del 36% se i lavori interessano l’abitazione principale), con un limite di € 96.000 per unità immobiliare.


Bonus mobili

L’art. 1, comma 55, lettera b), n. 3), della Legge di Bilancio 2025 apporta delle modifiche al comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63/2013, che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Viene confermata per il 2025 l’agevolazione in essere, con una detrazione del 50% e con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024.


Superbonus

L’art. 1, comma 56, della Legge di Bilancio 2025 modifica l’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (4), in materia di superbonus (5).

La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2., che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L’opzione è irrevocabile e viene esercitata con la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di quella del 2023, da presentare entro i termini di presentazione della dichiarazione 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 (6).


(1) Gli interventi agevolati sono riportati dal comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR:
a) di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di un codominio; 
b) di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; 
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992; 
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; 
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante scende al 18% (ossia, la metà dell’aliquota normalmente prevista).
(2) Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria. 
(3) Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale. 
(4) Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(5) Per una visione complessiva, si rinvia a https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/chi-puo-usufruirne 
(6) La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 11 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’art. 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

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