Edilizia: l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e autorizzazione paesaggistica postuma
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Consiglio di Stato, sentenza n. 7019/2024
Servizi Comunali Attività edilizia Autorizzazione paesaggistica Gestione del territorioSecondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 7019/2024, è legittimo che un Comune modifichi le disposizioni del regolamento edilizio che consentivano solo il restauro conservativo sugli immobili del centro storico, ammettendo anche la ristrutturazione edilizia, e rendendo autorizzabili il mutamento di destinazione (da uso residenziale a commerciale), il frazionamento, l’ampliamento di Sul nell’ambito degli involucri esistenti e il recupero abitativo dei sottotetti.
I centri storici infatti non sono inclusi tra le aree vincolate ex lege ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/04. La scelta del pianificatore di ampliare gli interventi edilizi consentiti rientra tra le «prescrizioni che il pianificatore territoriale è libero di individuare per rendere l’attività edilizia più consona rispetto alle esigenze del proprio territorio e patrimonio edilizio».
L’inclusione di un centro storico nell’elenco dei siti Unesco non determina l’automatico assoggettamento alla disciplina dei beni paesaggistici che può conseguire soltanto alla inclusione tra gli immobili vincolati ex lege previsti dall’art.142.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 4 novembre 2024, n. 8757
TAR Toscana - sentenza del 26 giugno 2024, n. 784
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 29 maggio 2024, n. 4818
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