Registrazione webinar "COMUNICHIAMO: La Relazione sulla Performance e la Valutazione individuale"
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Indicazioni operative per le Amministrazioni pubbliche
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Il contenuto minimale della Relazione sulla performance
Se un legame tra Relazione sulla performance e valutazioni individuale è nella fisiologia del sistema, i contenuti devono essere tali da ricondurre i risultati agli ambiti valutativi della performance individuale dei dirigenti come declinati dall’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 e specificamente per:
Secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, la Relazione deve avere un contenuto minimo senza il quale mancano i presupposti fondamentali affinché un processo di validazione possa essere iniziato. In particolare la Relazione deve esplicitare:
Con riferimento ai risultati raggiunti, è necessario riportare in modo sintetico, con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, i risultati più rilevanti e di maggiore interesse per gli stakeholder esterni, anche attraverso il ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari che possano facilitare la leggibilità e fruibilità delle informazioni.
La Relazione sulla performance, nel rappresentare i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal Piano della performance, deve rendicontare tutti gli obiettivi previsti dal Piano. In sostanza, la struttura della Relazione deve essere speculare rispetto al Piano della performance e non vi sono ragioni che consentano di escludere dalla rendicontazione obiettivi, magari sulla base del fatto che si sono verificati eventi che non ne hanno consentito il raggiungimento.
La Relazione sulla performance ha proprio lo scopo di rappresentare tali eventi specialmente quando hanno un rilievo ai fini valutativi; in particolare deve trattarsi di eventi non conosciuti al momento dell’elaborazione del piano, non prevedibili e comunque che si caratterizzano per non poter essere governati con gli strumenti a disposizione dei titolari delle unità organizzative cui gli obiettivi sono ricondotti. In ogni caso, laddove la normativa vigente o il sistema interno prevedano specifici contenuti per il Piano della performance è specularmente necessario che questi trovino corrispondente collocazione nella Relazione, quando quegli elementi hanno subito modifiche di rilievo.
La Relazione sulla performance deve, quindi, avere un ulteriore contenuto minimale imprescindibile che di seguito viene sintetizzato:
Uno dei contenuti della Relazione è rappresentato dalla rendicontazione dei risultati conseguiti dai progetti-obiettivo attivati e che è corretto vengano ricondotti al circuito Piano-Relazione. Le linee guida n. 1/2017 (“Linee guida per il Piano della performance”) del Dipartimento della Funzione pubblica specificano che tra le unità di riferimento della rilevazione della performance organizzativa rientrano anche quelle “iniziative, che possono essere identificate come progetti e sono caratterizzate da un inizio e una fine (a differenza delle attività ricorrenti)”, che “promuovono innovazioni rilevanti, che potranno modificare e migliorare nel tempo il portafoglio delle attività ricorrenti e ripetute e rivestono, quindi, una rilevanza strategica”. Su questo specifico aspetto, il Dipartimento della Funzione pubblica ha confermato che i “progetti, anche secondo le linee guida del DFP, rientrano tra le unità di analisi ai fini della misurazione della performance organizzativa”.
L’analisi del contesto e delle risorse deve particolarmente concentrare l’attenzione sui mutamenti intervenuti rispetto alla fase di programmazione, sull’aggiornamento del quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie descritto nel piano e sull’influenza di questi mutamenti sul grado di raggiungimento degli obiettivi. Infatti, così come ampiamente precisato nelle linee guida n. 1/2017 e n. 2/2017 del DFP, una puntuale analisi dello stato delle risorse consente, in fase di programmazione, di modulare gli obiettivi sulla base delle risorse disponibili, mentre in fase di consuntivazione di analizzare il raggiungimento dei risultati rispetto alle risorse utilizzate al fine di poter intervenire attraverso azioni correttive nel successivo ciclo della performance.
I cambiamenti verificatisi successivamente all’approvazione del piano e non prevedibili vanno esplicitati quando abbiano influenzato i risultati, sia positivamente che negativamente. Si pensi all’ipotesi in cui i risultati finali si presentano significativamente al di sopra dei target definiti nel Piano; in questi casi, in assenza di specifiche ragioni, ci si potrebbe trovare di fronte ad un caso di una definizione dei target meramente prudenziale con la finalità di evitare che si producano, a consuntivo, risultati negativi.
Infine, come sancito dall’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 150/2019, e ribadito all’interno delle Linee guida n. 3 del Dipartimento della Funzione pubblica, la Relazione deve contenere anche il “bilancio di genere realizzato”. In tale disposto trova attuazione una delle finalità del D.Lgs. 150/2009, così come riportato all’art. 1 comma 1, ovverosia “la promozione delle pari opportunità” che si sviluppa attraverso uno degli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, quello inerente “il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità” (art. 8 comma 1 lettera h). Pertanto, anche in riferimento alle politiche di genere, sarà necessario che il Piano della performance esponga, a preventivo, quali risultati si intendano conseguire.
Misurazione e valutazione
Se misurazione e valutazione fossero concetti sovrapponibili non ci sarebbe necessità di mettere in piedi quell’infrastruttura metodologica, organizzativa ed operativa che le norme di principio del DLgs. n. 150/2009 impongono alle amministrazioni pubbliche.
La misurazione è la rappresentazione dei risultati che come si evincono da forti certe, stabili e riproducibili, mentre la valutazione è l’interpretazione dei risultati, di competenza dei titolari del potere valutativo, funzionale a comprendere le ragioni dell’eventuale mancato o parziale raggiungimento e “valutare”, se tali ragioni sia riconducibili ad eventi oggettivi, imprevedibili e non rientranti nella responsabilità dell’assegnatario. Dalla valutazione emerge la possibilità di discostarsi dall’esito della misurazione.
Relazione sulla performance e valutazione individuale
La correlazione temporale tra la Relazione sulla performance e la valutazione individuale si riflette sui contenuti della Relazione sulla performance.
Prioritariamente occorre perimetrare in modo preciso la titolarità. La Relazione sulla performance è un atto di competenza dell’organo di vertice politico-amministrativo, mentre le valutazioni individuali sono di competenza dei titolari del potere valutativo che solo per i dirigenti di vertice coincidono con l’organo politico di vertice (su proposta dell’organismo di valutazione); in tutti gli altri casi la valutazione costituisce una funzione connaturata alla posizione dirigenziale dalla quale non può essere in alcun modo sganciata, da un lato perché attribuita dalla legge (l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 nell’elencare le funzioni dei dirigenti alla lettera e-bis include la valutazione del personale assegnato) e dall’altro perché rientra nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro le cui determinazioni, secondo l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, devono essere assunte “in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Stabilito, quindi, che la valutazione del personale non può essere sganciata dai compiti dei dirigenti, la Relazione sulla performance deve evidenziare, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, con rilevazione di eventuali scostamenti (art. 10, comma 1, lettera b del DLgs. n. 150/2009); il riferimento ai risultati individuali va letta con riferimento alla lettera a) dell’articolo citato laddove viene stabilito che il Piano della performance (ovvero la sottosezione “Performance” del PIAO) contiene, tra l’altro, anche gli obiettivi individuali dei dirigenti. Pertanto, è sicuramente da escludere che il Piano e la Relazione debbano includere obiettivi e risultati riguardanti il personale non dirigente.
Quindi il Sistema di misurazione e valutazione della performance che ciascuna amministrazione deve adottare in attuazione dell’art. 7 del DLgs. n. 150/2009, deve disciplinare la correlazione temporale tra la Relazione sulla performance e le valutazioni individuali, nel rispetto delle prerogative dirigenziali e dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. Ciò può avvenire secondo due modalità alternative:
In ogni caso occorre considerare che la Relazione sulla performance deve contenere gli esiti delle valutazioni dei risultati connessi agli obiettivi organizzativi e individuali che rappresentano solo una parte degli ambiti valutativi individuali previsti dall’art. 9 del DLgs. n. 150/2009; si deve ritenere, infatti, che, qualora si opti per la prima soluzione, i restanti ambiti di valutazione (“qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate” e capacità di differenziazione delle valutazioni dei propri collaboratori) non debbano confluire nella Relazione sulla performance.
--> Per approfondire
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Indicazioni operative per le Amministrazioni pubbliche
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025
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