Il contributo Anac è una condizione di ammissibilità, non un requisito intrinseco alla gara

Consiglio di Stato - sentenza 6/2025

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24 Giugno 2025

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 6/2025, ha stabilito che il mancato pagamento del contributo dovuto all’Autorità Anticorruzione (Anac) da parte degli operatori economici partecipanti a una gara pubblica non comporta l’esclusione automatica, ma può essere sanato tramite soccorso istruttorio.

La sentenza afferma che l’esclusione del concorrente scatta solo se il pagamento non viene regolarizzato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Qualora non risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile. Ciò significa che il contributo Anac è una condizione di ammissibilità, ma non un requisito intrinseco alla gara e dunque deve sempre essere concessa la possibilità di regolarizzare il pagamento prima dell’esame dell’offerta. 


Fonte: Giustizia Amministrativa

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