Approfondimento di Luciano Catania
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L’ASSOGGETTABILITA’ ALLA TASSA RIFIUTI DEI PARCHEGGI
Luciano Catania
La Corte di Cassazione, con due diverse pronunce, si è recentemente occupata di assoggettabilità alla tassa rifiuti delle aree adibite a parcheggio.
Secondo gli “ermellini”, per le aree scoperte, cosiddette operative, non si può escludere l’idoneità a produrre rifiuti.
La Suprema Corte (sentenza 26 luglio 2017, n. 18500) ha sancito che anche il parcheggio del centro commerciale è soggetto alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La società ricorrente sosteneva che il tributo non fosse dovuto riguardo all’area scoperta adibita a parcheggio del centro commerciale utilizzata per la sosta dei clienti e la manovra degli automezzi. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre la Commissione Tributaria Regionale lo aveva accolto sul rilievo che non vi fosse alcuna prova che la superfice scoperta fosse un’area operativa in via autonoma, essendo essa, invece, un’area accessoria a quella dove si esercitava l’attività di vendita dei prodotti.
La Corte di Cassazione ha ricordato la propria giurisprudenza e ribadito il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, stabilisce che l’imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 14/09/2016).
Spetta, quindi, al contribuente dimostrare non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale utilizzazione non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015).
Nemmeno i parcheggi con vincolo di destinazione ad uso pubblico sono automaticamente esentati dal pagamento della tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La destinazione ad uso pubblico, secondo la Corte di Cassazione (sentenza 11 aprile 2018, n. 8908), non può costituire il discrimine per accertare che l'immobile sia improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Trattandosi, anche in questo caso, di spazi frequentati da persone e, quindi, potenzialmente idonei a produrre rifiuti, non sussiste, nemmeno per i parcheggi destinati ad uso pubblico, una deroga generalizzata ed automatica alla tassabilità della superfice.
Le esclusioni dal pagamento del tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, dipendono dalla sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la presunzione della loro produzione, quali la natura o il particolare uso delle superfici.
L’oggettiva condizione di non utilizzabilità immediata della superfice dev’essere dimostrata dal contribuente, che ha l'onere di fornire all'Amministrazione tutti gli elementi necessari.
In materia di tassa rifiuti, la giurisprudenza della Suprema Corte, coerentemente con tutta la propria pregressa giurisprudenza, pone, in entrambe le circostanze, in capo al contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione.
L’ente impositore legittimamente può presumere, di norma, che qualsiasi superfice contemplata dalla norma produca rifiuti mentre spetta al contribuente provare la loro eventuale inidoneità oppure documentare che sulle stesse si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese.
L'Amministrazione deve fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (ad esempio il possesso di un diritto reale sulla superficie) ma grava sul contribuente fornire le prove della sussistenza di condizioni di esenzione, anche parziale.
L’esenzione, totale o parziale, costituisce un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17703/2004, n. 13086/2006, n. 17599/2009, n. 775/2011, n. 17623/2016).
L’ente impositore, prima, e la Commissione tributaria, eventualmente poi, dovranno verificare se il contribuente abbia effettivamente dimostrato i presupposti fattuali per beneficiare delle esenzioni.
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