Whistleblowing anonimato solo in ambito disciplinare

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Whistleblowing
di Palumbo Pietro Alessio
05 Giugno 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing): anonimato solo in ambito disciplinare. Nessuno spazio per l’anonimato in sede penale.

Pietro Alessio Palumbo

                                                                                                           

 

Con la sentenza sez. 6, 9041/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che la lettura della norma dettata dall'art. 54-bis del D.Lgs.165/2001 già nella prima stesura legislativa, è precisa nel significare che l'anonimato del segnalante (in realtà, solo riserbo sulle generalità), salvo il consenso dell'interessato agisce esclusivamente in ambito disciplinare e subordinatamente alla circostanza che la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, giacché, ove si basi, anche solo in parte, sulla segnalazione stessa, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. In caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l'anonimato (o meglio come precisa la sentenza: il riserbo sulle generalità). In tale ottica va letta la succitata norma, per il caso che la segnalazione integri gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione o sia fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. L’importante arresto in commento della Corte di Cassazione, trova ancor più tangibile riscontro nella recente modifica del dettato dell’art. 54-bis operata con la Legge 30 novembre 2017 n°179 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2017 ed  entrata in vigore il 29/12/2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un'efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale, il quale dispone che gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

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