L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 6/E che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
FISCO OGGI – Documento 18 maggio 2018
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FISCO OGGI
Ecobonus: i chiarimenti sulla cessione del credito
L’Agenzia delle entrate, nel documento di prassi, delinea l’ambito dei soggetti interessati e individua quali enti rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari
La cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici si può reiterare solo una volta. Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E del 18 maggio, in seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di bilancio 2018 alla disciplina dell’agevolazione (articolo 14, Dl 63/2013).
Per effetto, invece, dei precedenti ritocchi, arrivati con il Dl 50/2017, l’Amministrazione fiscale, con il provvedimento 28 agosto 2017, aveva già definito le modalità operative per la cessione del credito, allora limitata solo alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici (vedi “Cessione del credito ecobonus: ecco le nuove modalità operative”).
Alla luce di quanto previsto dal provvedimento, la possibilità di cedere il credito riguarda teoricamente tutti i beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, cioè tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Lo stesso provvedimento, inoltre, aveva anche confermato che la disposizione vale per i contribuenti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, il provvedimento faceva riferimento anche gli “altri soggetti privati” (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, ora l’opportunità di cedere il credito corrispondente alla detrazione è stata estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Essa, pertanto, non è più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici (per una panoramica completa delle recenti novità sulla disciplina dell’ecobonus, vedi “Legge di bilancio 2018: le novità del “pacchetto casa”).
La circolare di oggi
Tanto premesso, la circolare odierna detta, in linea con il parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di cessione del credito.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che:
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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