Ripartizione quota salario accessorio per servizio associato polizia locale
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo
Servizi Comunali Accesso Whistleblowing WhistleblowingApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Non è protetto per Whistleblowing, l’Accesso ad esposti per Mobbing.
Pietro Alessio Palumbo
Il diniego d’accesso alle segnalazioni previsto tra le tutele dell’istituto del Whistleblowing non è utilizzabile quando l’esposto presupponga contestazioni o rivendicazioni sostanzialmente inerenti al rapporto di lavoro. Con la sentenza della sez. sesta del T.A.R. Campania, n°3880/2018, i giudici partenopei hanno precisato che l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 circoscrive la fattispecie del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti e pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si determini a segnalare tali abusi nell'interesse della “integrità” della pubblica amministrazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile. In tali casi il dipendente (c.d. whistleblower) è tutelato ex art.54-bis (come sostituito con L.179/2017, vigente dal 29 dicembre 2017), da possibili “vendette”, in primo luogo garantendo il suo anonimato e sottraendo all’accesso la segnalazione. Qualora il dipendente non abbia agito a salvaguardia del generale interesse alla “integrità” della pubblica amministrazione, ma essenzialmente a rivendicazione di diritti inerenti il proprio rapporto di lavoro (che si affermano) lesi da un superiore gerarchico nel contesto di una situazione relazionale evidentemente conflittuale, non sussistono i presupposti applicativi dell’art. 54-bis. Diversamente opinando, se ogni denuncia di violazione dei diritti di lavoratori, fluita da situazioni di lite con i superiori, fosse ascritta alla fattispecie del c.d. whistleblowing (che nasce sul piano storico e sistematico da esigenze di contrasto ai fenomeni corruttivi) e di conseguenza i relativi atti fossero sottratti all’accesso, ne deriverebbe una incoerente, irrazionale ed ingiustificabile, compressione del diritto di accesso ai documenti, viepiù per esigenze difensive. Il precipitato socio-giuridico è che le segnalazioni protette a mezzo delle disposizioni di tutela del dipendente whistleblower non possono riguardare rimostranze personali del segnalante o che attengano al rapporto di lavoro o più specificamente, ai rapporti con superiori gerarchici o con i colleghi (mobbing, bossing, straining, ecc.), contesti propriamente regolati da altri e specifici distretti Ordinamentali (ex plurimis anche: Circ. 28 luglio 2015, n. 64 dell’I.N.A.I.L.; Circ. 26 marzo 2018 n. 54 dell’I.N.P.S.).
27 giugno 2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
T.a.r. per il Veneto, sezione I - Sentenza 20 maggio 2025, n. 768
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