Non è protetto per Whistleblowing l’accesso ad esposti per Mobbing

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Accesso Whistleblowing Whistleblowing
di Palumbo Pietro Alessio
05 Luglio 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                    

Non è protetto per Whistleblowing, l’Accesso ad esposti per Mobbing.

Pietro Alessio Palumbo

Il diniego d’accesso alle segnalazioni previsto tra le tutele dell’istituto del Whistleblowing non è utilizzabile quando l’esposto presupponga contestazioni o rivendicazioni sostanzialmente inerenti al rapporto di lavoro. Con la sentenza della sez. sesta del T.A.R. Campania, n°3880/2018, i giudici partenopei hanno precisato che l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 circoscrive la fattispecie del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti e pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si determini a segnalare tali abusi nell'interesse della “integrità” della pubblica amministrazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile. In tali casi il dipendente (c.d. whistleblower) è tutelato ex art.54-bis (come sostituito con L.179/2017, vigente dal 29 dicembre 2017), da possibili “vendette”, in primo luogo garantendo il suo anonimato e sottraendo all’accesso la segnalazione. Qualora il dipendente non abbia agito a salvaguardia del generale interesse alla “integrità” della pubblica amministrazione, ma essenzialmente a rivendicazione di diritti inerenti il proprio rapporto di lavoro (che si affermano) lesi da un superiore gerarchico nel contesto di una situazione relazionale evidentemente conflittuale, non sussistono i presupposti applicativi dell’art. 54-bis. Diversamente opinando, se ogni denuncia di violazione dei diritti di lavoratori, fluita da situazioni di lite con i superiori, fosse ascritta alla fattispecie del                 c.d. whistleblowing (che nasce sul piano storico e  sistematico  da esigenze di contrasto ai fenomeni corruttivi) e di conseguenza i relativi atti fossero sottratti all’accesso, ne deriverebbe una incoerente, irrazionale ed ingiustificabile, compressione del diritto di accesso ai documenti, viepiù per esigenze difensive. Il precipitato socio-giuridico è che le segnalazioni protette a mezzo delle disposizioni di tutela del dipendente whistleblower non possono riguardare rimostranze personali del segnalante o che attengano al rapporto di lavoro o più specificamente, ai rapporti con superiori gerarchici o con i colleghi (mobbing, bossing, straining, ecc.), contesti propriamente regolati da altri e specifici distretti Ordinamentali (ex plurimis anche: Circ. 28 luglio 2015, n. 64 dell’I.N.A.I.L.; Circ. 26 marzo 2018 n. 54 dell’I.N.P.S.).  

27 giugno 2018

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