Le conseguenze del ritardo nel pagamento tributi vanno ascritte al funzionario

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto – Deliberazione 9 luglio 2018, n. 224

Servizi Comunali Contenzioso tributario
di Redazione: Galli Gianluca
05 Settembre 2018

MASSIMA

E’ noto che debbono essere ascritte al funzionario responsabile del procedimento - e non al legale rappresentante dell'ente - le conseguenze dannose del ritardo nel pagamento di tributi, in quanto si verte in materia di obbligazioni periodiche imposte "ope legis" e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione (vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79). Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.

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