Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Approfondimento di Greta Chinellato
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Semplificazione affidamento diretto
Greta Chinellato
Gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro possono essere sviluppati anche senza confronto di offerte.
Il Tar Molise, sez. I, con la sentenza n. 533 del 14 settembre 2017 ha chiarito i profili applicativi dell’affidamento diretto, regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti pubblici.
I giudici amministrativi contestualizzano il particolare dato normativo, evidenziando come il d.lgs. n. 50/2016 abbia interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate semplificate, nell’ambito delle quali l’affidamento diretto per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro si distingue nettamente dalle procedure nella fascia di valore superiore, proprio in quanto non prevede il confronto comparativo tra gli operatori economici.
La sentenza chiarisce che l’affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale.
Sulla base di questo presupposto, il percorso regolato dall’art. 36, comma 2 lett. a) del codice si connota come una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell’acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Non può sfuggire che una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto.
Il tar molisano precisa che sino all’importo dei 40.000 euro il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che configura un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti.
Peraltro, rispetto a tale quadro le linee-guida n. 4 dell’Anac si pongono come regole integrative del percorso strutturato dal legislatore.
L’affidamento diretto disciplinato dall’art. 36 si distingue, inoltre, dalla ipotesi di procedura negoziata con un solo operatore economico previste dall’art. 63 del codice stesso, che implicano tuttavia la ricorrenza di particolari presupposti, per ricorrere ai quali la stazione appaltante è tenuta a sostenere la propria decisione con una motivazione coerente con le fattispecie individuate dalla norma.
Secondo i giudici amministrativi molisani, nel caso degli importi inferiori ai 40.000 euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione, a fronte del presupposto legittimante costituito dalla soglia di valore.
La semplificazione dei profili procedurali è peraltro confermata anche dalle regole particolari (come ad esempio la norma dell’art. 32 che esclude l’applicazione del termine dilatorio nelle acquisizioni effettuate in base all’art. 36, comma 2, lett. a del codice) che sostengono vari sviluppi operativi degli affidamenti diretti.
17 settembre 2018
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Ministero della Cultura – 13 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Simonetta Cipriani
Analisi delle modifiche apportate dalla Legge 9/4/2025 n. 58
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