Ancora sulla fiduciarietà dell’incarico di Posizione Organizzativa

Approfondimento di Alessandro Russo

Servizi Comunali Inquadramento
di Russo Alessandro
17 Ottobre 2018

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                

Ancora sulla fiduciarietà dell’incarico di Posizione Organizzativa

Alessandro Russo

 

Nel 2015 l’Amministrazione di un Comune della Provincia di Milano decideva di non rinnovare l’incarico di posizione organizzativa alla dipendente che l’aveva fino ad allora ricoperta e, contemporaneamente, esternalizzare il servizio in precedenza affidatole.

La dipendente evocava in giudizio l’Amministrazione, lamentando una dequalificazione e chiedendo l’assegnazione ad originario incarico o ad altro equivalente.

Con sentenza n. 3353/2017 pubblicata il 23/03/2018 il Tribunale di Milano sezione lavoro respinge il ricorso. 

Spiega il Giudice che l’art. 52 c. 1 D.Lgs. 165/2001 smi, che sancisce il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito il principio di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che la condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva (vedi cass. sez. lav. nn. 2140/2017 e 11405/2010).  

il Giudice così si mantiene nel solco del principio dell’equivalenza formale delle mansioni, ancorata cioè a una valutazione demandata ai contratti collettivi. Per escludere il demansionamento sarà, quindi, sufficiente la verifica della corrispondenza delle mansioni di nuova attribuzione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, senza che il lavoratore possa dolersi della lesione della propria professionalità in concreto, né che possa rivendicare il mantenimento delle mansioni in precedenza svolte, ove le nuove siano conformi a quelle del proprio livello di inquadramento. La documentazione della resistente Amministrazione avrebbe infatti dimostrato l’attribuzione alla lavoratrice di incarichi compatibili con il proprio livello di inquadramento.

Il Tribunale continua poi specificando come il dipendente non possa nemmeno sindacare la discrezionalità dell’Amministrazione in merito alle modalità di erogazione dei servizi; rientrando queste nella piena sfera di autonomia dell’indirizzo politico-gestionale, non incisa dal sindacato giurisdizionale.

Sulla mancata conferma della posizione organizzativa rileva ancora il Giudice che non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità riconosciuti al titolare dei potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni.

Con queste giustificazioni il Giudice del lavoro rigetta in toto il ricorso, compensando le spese.

2 ottobre 2018

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