Approfondimento di Mario Petrulli

La realizzazione di un soppalco: qualificazione dell’intervento, titolo edilizio necessario e casistica

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di Petrulli Mario
08 Novembre 2018

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                  

LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO: QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO, TITOLO EDILIZIO NECESSARIO E CASISTICA

di Mario Petrulli

 

  1. Premessa

Come indicato nel Regolamento Edilizio tipo del 20 ottobre 2016, il soppalco è una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso[1]. Si tratta di un’opera edilizia che, secondo la giurisprudenza, può rientrare nella categoria della ristrutturazione[2] o in quella del restauro e risanamento conservativo[3] e, di conseguenza, diverso sarà il titolo edilizio richiesto. Perciò è necessaria un’attenta valutazione caso per caso, in relazione alla caratteristiche del manufatto[4].

 

 

  1. Il soppalco qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia

In numerose occasioni la giurisprudenza[5] ha affermato che, in generale, la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico. In altri termini, rientra in tale ipotesi il soppalco che, seppur di modeste dimensioni, integra comunque un aumento di superficie fruibile, concretizzando la possibilità di accedervi in sicurezza per lo svolgendo del normale esercizio di calpestio e di posizionamento di carichi variabili. Tale soluzione è corroborata nel caso in cui il soppalco abbia un’altezza media tale da consentire ad una persona di accedervi comodamente; sia protetto dal vuoto sottostante, così che può essere fruito in tutta sicurezza; goda di una illuminazione adeguata, essendo completamente aperto su un lato ed usufruendo della luce del locale sul quale si affaccia; sia raggiungibile tramite una scala fissa munita di corrimano[6].

In tali casi, il titolo edilizio richiesto sarà il permesso di costruire.

Fra la casistica giurisprudenziale, ricordiamo le seguenti ipotesi:

  • un soppalco di circa 30 mq., con altezza di 1,80 m.[7], caratteristiche che riflettono, in fatto (per estensione ed altezza), l’attitudine ad essere destinati a più di un uso, non escluso quello residenziale, costituendo l’eventuale mancanza dei requisiti cd. di abitabilità un ostacolo solo giuridico che, però, non interferisce con le potenziali modalità di impiego del proprietario;
  • un soppalco di circa 80 mq.[8];
  • un soppalco in muratura di 21 mq., con altezza di 2,20 mt. dal pavimento, accessibile mediante una scala[9];
  • un soppalco di 20 mq., posto ad un’altezza di 1,98 mt. dal soffitto[10];
  • un soppalco praticabile, ad uso ufficio, di circa 123 mq.[11];
  • un soppalco di circa 200 mq.[12];
  • un soppalco costituito da una struttura in legno della superficie di 12 mq. circa, impostato ad un’altezza di 2,80 mt. dal piano di calpestio, al quale si accede a mezzo di una scala in legno[13];
  • un soppalco di 19 mq. posto a 1,60 mt. di distanza dal soffitto[14].

 

 

  1. Il soppalco qualificabile come intervento di restauro e risanamento conservativo
    Un soppalco può essere ricondotto nell’alveo degli interventi di restauro e risanamento conservativo, per i quali non è richiesto il permesso di costruire ma la SCIA[15] (ex DIA), qualora l’opera, per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni, sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, rispetta le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, senza comportare una destinazione d'uso con esse incompatibile. Tuttavia, quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone[16].
    Ipotesi concrete sono state individuate dalla giurisprudenza nel caso di “un soppalco in un locale garage della superficie di mq. 13,31 con struttura orizzontale portante in ferro, sorretta da quattro pilastrini e calpestio costituito da tavole in legno, raggiungibile a mezzo di una scaletta in ferro, e dall’altezza interna di circa mt. 1,90[17] e nel caso di “un soppalco di mt. 1,50 x 3,30 a mt. 2,00 d’altezza dal calpestio interno e a mt. 1,70 dal solaio di copertura[18].

 

 

[1] Ovvero quello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, interponendovi un solaio: così TAR Campania, Npoli, sez. IV, sent. 31 gennaio 2018, n. 693.

[2] Art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui sono interventi di ristrutturazione edilizia, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.

[3] Art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui sono interventi di restauro e di risanamento conservativo, “gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.

[4] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 31 gennaio 2018, n. 693.

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4468/2014; TAR Sardegna, sez. II, sent. 23 settembre 2011, n. 952; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 luglio 2011, n. 1863; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 21 marzo 2011, n. 1586; sez. IV, sent. 29 luglio 2008, n. 9518; sent. 31 gennaio 2018, n. 693; sez. II, sent. 26 settembre 2016, n. 4433; sez. IV, sent. 17 gennaio 2011, n. 314; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 18 febbraio 2010, n. 1953; Corte di cassazione, pen., sez. III, sent. 26 giugno 2009, n. 26566.

[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 luglio 2018, n. 4166.

[7] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 27 marzo 2017, n. 1668.

[8] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 febbraio 2018, n. 1273.

[9] TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 8 agosto 2016, n. 9207.

[10] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 settembre 2014, n. 4468.

[11] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 luglio 2011, n. 1863.

[12] TAR Liguria, sent. 8 giugno 2011, n. 901.

[13] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 5 settembre 2017, n. 9576.

[14] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent.12 giugno 2012, n. 2776.

[15] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 23 dicembre 2015, n. 5938; Salerno, sez. I, sent. 30 gennaio 2013, n. 274.

[16] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 marzo 2017, n. 985; sent. 27 novembre 2017, n. 5517; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 febbraio 2018, n. 1273; sez. VII, sent. 5 ottobre 2017, n. 4629.

[17] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 30 gennaio 2013, n. 274.

[18] TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 9 novembre 2009, n. 7068.

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