Il voto numerico rappresenta la sufficiente motivazione della valutazione della Commissione

Tar Lazio - Roma, Sezione II - Sentenza 28 settembre 2018, n. 9646

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Redazione: Galli Gianluca
11 Dicembre 2018

MASSIMA

Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell’ambito di un concorso pubblico esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni. La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. La sentenza ribadisce che è impedito al giudice amministrativo effettuare una rivalutazione delle prove scritte di un concorso, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio poichè una rivalutazione della prova comporterebbe entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo appositamente nominato dall’amministrazione. Il limite sul quale deve attestarsi il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, della irragionevolezza e della irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione.

Indietro

Giurisprudenza

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×