Approfondimento di Angelo Maria Savazzi

Piano della perfomance in tutte le amministrazioni

Servizi Comunali Performance
di Savazzi Angelo Maria
12 Febbraio 2019

Approfondimento di Angelo Maria Savazzi                                                                        

Piano della perfomance in tutte le amministrazioni

Angelo Maria Savazzi

Il Piano della performance, disciplinato dall’art. 10 del Decreto 150/2009, costituisce il momento di avvio del ciclo della performance ed è uno strumento che ogni amministrazione, senza eccezione alcuna, deve adottare. Anche i comuni fino a 5000 abitanti, per i quali è prevista la facoltatività dell’approvazione del PEG (nel quale il Piano della performance è organicamente unificato), non possono ritenersi esonerati dall’approvazione del Piano. L’orientamento consolidato ritiene che anche in questi enti la definizione preventiva degli obiettivi di performance debba confluire nel Piano della performance, ovviamente tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’Ente. Il parere 1/2018 sella sezione regionale della Corte dei Conti della Regione Sardegna fa discendere tale obbligo direttamente dalle disposizioni normative applicabili a tutti gli enti. Il principio applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) richiama espressamente il Piano della performance tra i documenti di programmazione e comunque il fatto che lo stesso sia organicamente unificato nel Piano esecutivo di gestione non impedisce, agli enti che non adottano il PEG, di approvare il piano della performance. Inoltre gli artt. 3 e 4 del D.lgs. 150/2009, che costituiscono disposizioni di principio cui tutte le amministrazioni devono adeguare il proprio ordinamento interno, disciplinano da un lato l’obbligo delle amministrazioni di misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti e dall’altro individuano la prima fase del ciclo di gestione delle performance nella “definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10”. Nella prospettiva indicata rilevano anche le disposizioni in materia di trasparenza: l’art. 10 DLgs 33/2013 stabilisce che gli “obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione…definita…nel Piano della performance” e che ogni “amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di…nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”. Il richiamato parere della Corte di Conti soggiunge che in considerazione della ridotta dimensione degli enti, che comporta una minima dotazione di personale e spazi ridotti nella programmazione, si tratterà di una programmazione minimale, “ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione”.

8 gennaio 2019

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