Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Riduzione tassa rifiuti relativa ad attività stagionali
Servizi Comunali TARIApprofondimento di Sergio Trovato
Riduzione tassa rifiuti relativa ad attività stagionali
Sergio Trovato
Il contribuente interessato a ottenere una riduzione per il pagamento della tassa rifiuti, perché svolge un’attività stagionale, è tenuto a presentare la dichiarazione all’amministrazione comunale. La stagionalità dell’attività, infatti, va dichiarata e non può essere provata in sede processuale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 1998 del 24 gennaio 2019.
Per i giudici di legittimità, si deve ritenere preclusa “la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al comune”. Del resto il contribuente è sempre tenuto a dichiarare, anche in sede di variazione dei dati già denunciati, le situazioni che danno diritto a riduzioni della tassa, perché si presume che vi sia una minore produzione di rifiuti, o ad altre forme di agevolazioni o esenzioni. La denuncia preventiva consente all’ente di poter effettuare i controlli per verificare se spetti o meno il trattamento agevolato.
I benefici fiscali per le attività stagionali, alberghiere o di ristorazione, o per altre attività, tra l’altro, non sono scontati. Il comune ha il potere di deliberare delle riduzioni per il pagamento della tassa rifiuti. Non è un obbligo di legge concedere la riduzione tariffaria per le attività stagionali, così come per altre agevolazioni tributarie, ma una facoltà riservata all’amministrazione comunale. E il giudice non può sostituirsi all’ente nel riconoscere un beneficio fiscale, ma deve valutare solo la legittimità della scelta dell’ente. In questo senso si è espressa la Cassazione, con l’ordinanza 31749 del 7 dicembre 2018. Secondo la Cassazione, la tariffa unitaria della Tarsu poteva essere ridotta di un importo non superiore a un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte “adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività". Tuttavia il termine "può", contenuto nella norma di legge, “rimette alla scelta del comune e, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria”. Va rilevato che il potere di deliberare riduzioni delle tariffe spetta anche per la Tari.
Dunque, campeggi, alberghi, ristoranti e via dicendo pagano la tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiusi. Nel periodo di sospensione dell’attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa. Le cause di esclusione non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dell’immobile, legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente. Non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura (Cassazione, sentenza 22756/2016). In senso contrario si sono pronunciati sulla questione i giudici di merito, che hanno concesso una riduzione tariffaria per il mancato esercizio dell’attività alberghiera durante alcuni mesi dell’anno. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Livorno, con la sentenza 518/2015, ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all’effettiva produzione di rifiuti.
In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali. I comuni avevano e hanno la facoltà di prevedere agevolazioni. Mentre con la Tarsu i benefici fiscali dovevano essere finanziati con entrate diverse da quelle provenienti dalla tassa, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con l’istituzione della Tari, invece, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull'intera platea dei contribuenti oppure di finanziare le agevolazioni con l'iscrizione in bilancio della relative somme come autorizzazioni di spesa. Va rilevato che le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale.
28 gennaio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: