Irpef 5 per mille: elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
ANAC – Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174
Servizi Comunali Contratti pubblici Imposte e tasseContributi in sede di gara. Delibera di autofinanziamento, anno 2019
15/02/2019
Contributi in sede di gara
Delibera di autofinanziamento, anno 2019
Pubblicata la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, con la quale il Consiglio dell'A.N.AC. ha fissato, per l'anno 2019, l'entità e le modalità di versamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In particolare, si segnala la previsione dell'esenzione dalla contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici per le procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo, i modelli da utilizzare sono i seguenti:
· Modello 1 - Richiesta di esonero dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. ai sensi della delibera 359/2017 e della delibera 1078/2018.
· Modello 2 - Richiesta di esonero dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per gare espletate nel rispetto del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: