Approfondimento di Eugenio De Carlo

L’ANAC pone in consultazione la bozza di delibera sulla rotazione straordinaria

Servizi Comunali Anticorruzione
di De Carlo Eugenio
14 Marzo 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                    

L’ANAC pone in consultazione la bozza di delibera sulla rotazione straordinaria

 Dott. Eugenio De Carlo

In questi giorni è in pubblicazione on line (fino all’8 marzo) la deliberazione dell’ANAC in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l- quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, che sebbene diretta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi applicabile a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che si devono adeguare, ai sensi dell’articolo 27 dello stesso decreto.

A differenza della rotazione ordinaria quale misura ordinaria anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 e del PNA, quella straordinaria ricorre “nei casi di avvio di procedimenti penali”, senza che la disposizione precisi né il momento né le fattispecie. Di qui, l’intervento dell’ANAC per chiarire il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione, valutazione obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria. L’ANAC, rivedendo l’orientamento espresso nell’Aggiornamento 2018 al PNA ( quando faceva coincidere detto momento “con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente), ora reputa ricondursi detto momento alla fase dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p..

Quanto alle fattispecie rilevanti, l’Autorità ha ritenuto di riferirsi all’elencazione dei reati “per fatti di corruzione” contenuta nell’art. 7 della legge 69 del 2015 (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.) ossia concussione, corruzione, peculato, traffico di influenze illecite, turbativa d’asta.

La rotazione straordinaria si applica anche nel caso di procedimenti disciplinari, sempre che si tratti di “condotte di natura corruttiva”, ritenendosi rilevanti - ad avviso dell’ANAC - quelli avviati dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati predetti. Inoltre, la rotazione straordinaria, di natura preventiva e non disciplinare, consiste in un provvedimento dell’amministrazione, non automatico, ma adeguatamente motivato e assunto in contraddittorio con l’interessato, avente natura di atto amministrativo, impugnabile davanti al giudice amministrativo territorialmente competente, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito (il trasferimento può avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione).

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità (ad es. incarico di vertice), il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

La rotazione in esame, comportando il trasferimento  a diverso ufficio, consiste nell’anticipata revoca dell’incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni “ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall’ordinamento” (art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165/2001).

Con riferimento alla durata della misura, l’ANAC  ritiene che, dovendo il provvedimento coprire la fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale decreto di rinvio a giudizio, il termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe esser più breve dei cinque anni previsti dalla legge n. 97/2001.

Consapevole delle lacune del quadro normativo in materia, l’Autorità suggerisce che potrebbero essere colmate dalle amministrazioni, in sede di regolamento sull’organizzazione degli uffici o di regolamento del personale.

Infine, si sottolinea che, poiché l’istituto è misura di prevenzione, occorre l’immediata trasmissione della  comunicazione del Procuratore della Repubblica, da parte degli organi che la ricevono, al RPCT perché vigili sulla disciplina e sulla effettiva adozione dei provvedimenti con cui la misura può essere disposta, mentre la stessa Autorità ha già instaurato la prassi di trasmettere la notizia che le pervenga al RPCT dell’amministrazione/ente interessato, chiedendo di avere notizie sull’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria.

23 febbraio 2019

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