Diffida ad attività extra alberghiera casa vacanza per difformità riscontrate con verbale NAS
Risposta di Ambrogio Fichera
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 19 febbraio 2019, n. 1162
Servizi Comunali TARIMASSIMA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019, ha affermato che i comuni nel fissare le tariffe per la Tari, devono fare riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza. Per questo motivo, il regolamento Tari che comprende accomuna gli agriturismi agli alberghi, classificandoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa, risulta illegittimo. L'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale e non può avere le caratteristiche aziendali di un albergo. Ne risulta che l'attività agrituristica non è un attività economica parificabile a quella alberghiera e pertanto non può essere assoggettato a tassazione con la stessa tariffa, poichè la produzione di rifiuti risulta minore.
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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