TARI: tariffe differenziate per agriturismi ed alberghi

Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 19 febbraio 2019, n. 1162

Servizi Comunali TARI
di Redazione: Galli Gianluca
25 Marzo 2019

MASSIMA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019, ha affermato che i comuni nel fissare le tariffe per la Tari, devono fare riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza. Per questo motivo, il regolamento Tari che comprende accomuna gli agriturismi agli alberghi, classificandoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa, risulta illegittimo. L'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale e non può avere le caratteristiche aziendali di un albergo. Ne risulta che l'attività agrituristica non è un attività economica parificabile a quella alberghiera e pertanto non può essere assoggettato a tassazione con la stessa tariffa, poichè la produzione di rifiuti risulta minore.

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