Approfondimento di Sergio Trovato

Tassa rifiuti, l’inagibilità dell’immobile la certifica il comune

Servizi Comunali TARI
di Trovato Sergio
02 Aprile 2019

Approfondimento di Sergio Trovato                                                                                            

TASSA RIFIUTI,

L’INAGIBILITA’ DELL’IMMOBILE

LA CERTIFICA IL COMUNE

Sergio Trovato

Non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti gli immobili inagibili  o soggetti a ristrutturazioni, solo se sono state rilasciate licenze e autorizzazioni per il restauro o la ristrutturazione edilizia dall’amministrazione comunale. L’agevolazione può essere riconosciuta per il periodo di validità del provvedimento rilasciato dall’amministrazione comunale e comunque non oltre la data di certificazione di fine lavori.  Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Firenze, quinta sezione, con la sentenza 119 del 24 gennaio 2019.

Per i giudici d’appello, non sono soggetti alla tassa “i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Dunque, spetta al contribuente dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della tassa rifiuti o che abbia diritto a un’esenzione o a un trattamento agevolato. La Cassazione (ordinanza 21780/2018) ha chiarito che non deve essere l'amministrazione comunale a provare che un garage, un'autorimessa o altro immobile siano produttivi di rifiuti. Ex lege, il comune si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria. In deroga alle regole generali spetta all’interessato dimostrare, anche in sede processuale, le cause di esclusione o di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. Compete al contribuente e non all’ente fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria.

Il presupposto per la tassazione. L’articolo 1,comma 641, delle legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso  adibiti, suscettibili di produrre rifiuti  urbani. Sono però esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  La stessa regola valeva per la Tarsu. Non sono soggetti a imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi, in stato di abbandono, inagibili o inabitabili.

E’ evidente che sono sottratti all’imposizione i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o  insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l’immobile non assume alcuna rilevanza. La Cassazione ha ripetutamente ribadito che anche gli immobili vuoti, vale a dire privi di allacci alle reti idriche, elettriche, o di mobili, sono soggetti al prelievo. Del resto, il principio che tutti gli immobili devono essere tassati non subisce alcuna deroga neanche nei casi in cui il servizio di raccolta dei rifiuti non venga svolto dall’amministrazione comunale o venga svolto in modo inefficiente. Anche quando vengono meno le condizioni che consentono di poter fruire del servizio, i contribuenti sono tenuti al pagamento del tributo, seppure in misura ridotta. In questi casi la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto alla riduzione non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell’amministrazione.

23 marzo 2019

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