Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’annullamento del permesso di costruire nel caso di rappresentazione non veritiera da parte del proprietario: indicazioni per l’ufficio tecnico
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaApprofondimento di Mario Petrulli
L’ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NEL CASO DI RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA DA PARTE DEL PROPRIETARIO: INDICAZIONI PER L’UFFICIO TECNICO
di Mario Petrulli
Sono diversi gli aspetti rilevanti nel caso dell’annullamento[1] del permesso di costruire a seguito della rappresentazione non veritiera da parte dell’interessato (si pensi, ad esempio, alla collocazione dei manufatti e la loro completa rappresentazione, alla reale situazione urbanistica dell’area o, nel caso di permesso di costruire in sanatoria, all’anno di loro realizzazione), che potrebbero determinare alcuni dubbi applicativi in capo agli uffici tecnici.
La delicatezza della problematica impone un approfondimento alla luce della giurisprudenza più recente.
Il primo aspetto rilevante è quello riguardante la discrezionalità che solitamente viene riconosciuta alla P.A. nell’annullamento di un provvedimento amministrativo: ebbene, secondo la giurisprudenza[2], nel caso di titolo edilizio ottenuto sulla base di una falsa o errata rappresentazione della realtà, l’annullamento non è discrezionale ma obbligatorio.
Il secondo aspetto da esaminare riguarda la necessità o meno di garantire al titolare del permesso di costruire da annullare una forma di garanzia partecipativa prima di adottare il provvedimento ablativo: secondo la giurisprudenza[3], non vi è obbligo in capo al Comune di garantire alcun apporto partecipativo al titolare, considerata l’indole sostanzialmente vincolata sia dell’annullamento sia del successivo ordine di demolizione.
Il terzo aspetto rilevante riguarda la motivazione che, come è noto, di norma[4] accompagna e sostiene ogni provvedimento amministrativo (quale è, nel nostro caso, quello di annullamento del titolo edilizio): ebbene, nell’ipotesi in esame non serve un particolare onere motivazionale né è necessario esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa[5], risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà[6]. Su tale aspetto è sufficiente ricordare che, secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017, “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”.
Il quarto elemento di attenzione riguarda la situazione soggettiva del titolare del permesso di costruire da annullare: nel nostro caso, la consistenza della falsa rappresentazione della situazione di fatto posta a base di una istanza edilizia non esige il dolo penale, essendo sufficiente il dato in sé della consapevolezza della erronea rappresentazione di tale situazione[7]; parimenti, è inesistente l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi ha ottenuto un titolo edilizio rappresentando elementi non reali[8], “affidamento da considerare di per sé recessivo di fronte all’interesse pubblico alla ricostituzione della cornice di rispetto della disciplina urbanistica violata”[9].
Il quinto aspetto rilevante riguarda il tempo entro cui poter procedere all’annullamento: nell’ipotesi in esame non si applica il limite temporale dei 18 mesi dal rilascio del titolo, previsto dal comma 1 dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/90 ma si applica il comma 2 bis[10] del medesimo articolo, che non prevede limiti temporali per il doveroso intervento di annullamento in autotutela. Al contrario, esigenze di sana e corretta amministrazione impongono di non indugiare e procedere tempestivamente.
Ulteriore elemento di indubbio interesse pratico riguarda l’eventuale certificato di agibilità collegato all’immobile oggetto del titolo edilizio annullato: ebbene, secondo la giurisprudenza[11], l’annullamento del permesso comporta la necessità di procedere all’annullamento anche del suddetto certificato.
31 marzo 2019
[1] Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge n. 241/90.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2017, n. 2885.
[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2017, n. 2885; sent. 19 marzo 2019, n. 1795.
[4] Art. 3 (rubricato Motivazione del provvedimento) della Legge n. 241/90, il cui comma 1 dispone che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
[5] Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 25 luglio 2018, n. 448; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 25 settembre 2018, n. 1604.
[6] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 marzo 2019, n. 1795; sent. 14 settembre 2018, n. 5408.
[7] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2017, n. 2885.
[8] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2017, n. 2885.
[9] TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 20 febbraio 2017, n. 1033. Cfr., in tal senso, anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 novembre 2012, n. 5691 e sent. 3 agosto 2012, n. 4440; TAR Toscana, sez. III, sent. 27 maggio 2015, n. 825.
[10] “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
[11] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 25 settembre 2018, n. 1604; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 7 marzo 2018, n. 1458.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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