Approfondimento di Luciano Catania

Affidamento di un incarico legale per sostenere le ragioni del comune in sede di contenzioso tributario

Servizi Comunali Contenzioso tributario
di Catania Luciano
21 Maggio 2019

Approfondimento di Luciano Catania                                                                                           

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LEGALE PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL COMUNE IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Luciano Catania

 

L’affidamento dell’incarico legale per la difesa delle ragioni dell’Ente di fronte alla Commissione Tributaria segue la stessa procedura valida per tutti gli altri incarichi legali esterni per la tutela dell’Ente.

Giova ricordare che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.)

L’unica peculiarietà dell’affidamento dell’incarico legale per controversie tributarie consiste nel fatto che, diversamente dalle controversie di natura amministrativa, penale o civile, gli incarichi esterni per le controversie di natura tributaria non debbono necessariamente essere affidati ad un avvocato.

Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, oltre agli avvocati, i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i consulenti del lavoro ed altre figure individuate nell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle norme del codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) le attività concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Le altre tipologie di affidamento di servizi legali costituiscono appalti (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, espressasi con parere pubblicato il 3 agosto 2018 sullo schema di Linee guida dell'Anac per l'affidamento dei servizi legali, concorda con quanto evidenzia l'Anac in merito alla circostanza che i servizi legali previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 siano da considerare come contratti esclusi dal campo di applicazione del codice, ma non estranei.

Tali affidamenti, pertanto, debbono rispettare i principi posti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Il che, osserva la Commissione, impone «la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie oppure motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista». Una procedura selettiva per individuare il soggetto da incaricare, per quanto non soggetta alle regole stringenti del codice, è comunque necessaria.

Secondo il Consiglio di Stato è opportuno che le amministrazioni selezionino i professionisti preventivamente inseriti in uno specifico albo, utilizzando almeno tre parametri: esperienza e competenza tecnica, pregressa e proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante per la stessa questione; e anche il costo del servizio.

La prima fase dell’affidamento può essere rappresentata dalla proposta di deliberazione redatta dall’Ufficio tributi con il quale chiede, motivatamente, di procedere al conferimento dell’incarico.

Nella proposta di deliberazione l’Ufficio deve motivare anche le ragioni per le quali non può stare direttamente in giudizio (ad esempio per la complessità della questione trattata).

Negli Enti locali nei quali è assente un albo avvocati (nei quali sono ricompresi i possibili difensori di diversa provenienza), il nominativo viene individuato dal dirigente sulla base di un precedente avviso pubblico o – trattandosi di prestazione di valore inferiore a 40.000 euro – sulla base di un affidamento diretto, secondo le indicazioni rinvenibili nel codice degli appalti, come nell’esempio sotto riportato.

19 maggio 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI __________

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ________ DEL ________________

IL DIRIGENTE (o il titolare di P.O. con funzioni dirigenziali)

RICHIAMATE le deliberazioni con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 20../20..;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del__/__/____ , con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20../20..;

PREMESSO che il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa avanti la Commissione Tributaria Provinciale, per l'annullamento dell’avviso di accertamento n. ___ del ______, emesso nei confronti del contribuente ____________________, con il quale si intende recuperare la somma di euro ___________________ per il tributo locale  ____________

RITENUTO il provvedimento impugnato legittimo e le non condivisibili le ragioni del ricorrente per le seguenti ragioni (brevissima descrizione delle motivazioni che inducono a difendere il provvedimento);

RILEVATO che la complessità della controversia e l’importo della somma in contestazione, fanno ritenere non efficace che l’Ente stia in giudizio tramite il proprio dirigente e rendono necessario che l’ente sia assistito in giudizio da un soggetto esterno, dotato di adeguata professionalità, congrua esperienza e specifiche competenze, da selezionare tra le figure ammesse ad espletare assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 545/1992

DATO atto che con lettera assunta al prot. al n.______ del _____ sono stati chiesti i preventivi di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto a numero tre legali iscritti all’albo professionale, con particolare esperienza e competenza nella materia del contenzioso tributario;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso con nota prot. n …./….. dall'Avv. ……..con studio in ….. via…….

RILEVATO che l’art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.

RILEVATO, altresì, che la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”

RILEVATO, inoltre, che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016

PRESO ATTO che, l'avvocato ….., iscritto all'albo professionale,  si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo, allegato alla presente determina, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Giunta comunale con propria delibera n. ___  del __/___/20__ha approvato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi e che è stato richiesto all'Anac il seguente codice Cig __________________;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

  1. di conferire alle condizioni economiche di cui all’allegato preventivo di spesa, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento indicato in narrativa, all'avv. _____________ con studio in ______ via ___________________, P.I. _______________ , con ogni facoltà di legge
  2. di impegnare la somma di € _________,______ omnicomprensivo per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale; di imputare la spesa di € ______sul capitolo _____ del Bilancio di Previsione ______  Piano dei Conti_____________;
  3. di trasmettere una copia della presente al legale incaricato che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;
  4. di individuare nel Sig. ____________il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

 

 

Indietro

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×