Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Progressioni orizzontali: i criteri selettivi non sono oggetto di contrattazione
Servizi Comunali InquadramentoApprofondimento di Luigi Oliveri
Progressioni orizzontali: i criteri selettivi non sono oggetto di contrattazione
Luigi Oliveri
Non è la prima volta e non sarà l’ultima che l’Aran fornisce pareri erronei sulla materia della contrattazione.
Il caso si ripete con l’orientamento applicativo CFL42a, che risponde al dubbio in merito alla corretta relazione sindacale da attivare per determinare se e quali dei due criteri selettivi “facoltativi” stabiliti dall’articolo 16 possano essere utilizzati ai fini della progressione orizzontale.
La risposta dell’Aran è la seguente: “Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) spetta alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, la scelta in ordine all’introduzione o meno , tra i criteri per l’attribuzione della progressione economica, anche di quelli “dell’esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi” (art.16, comma 3, del CCNL del 21.5.2018);.
b) la materia, invece, dei criteri generali dei sistemi di valutazione non forma oggetto di contrattazione integrativa, ma solo di confronto, ai sensi dell’art.5, comma 3, lett.b), del CCNL del 21.5.2018”.
Intanto, registriamo un punto utile e positivo: l’Aran considera, appunto, come eventuali i due criteri dell’esperienza maturata e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I sindacati, in totale contraddizione con la grammatica e il criterio interpretativo letterale, invece, avevano provato a negare tale facoltatività.
In qualche modo, però, il parere – gravemente erroneo sul punto – dell’Aran fa comunque rientrare pienamente in gioco i sindacati, nell’affermare che spetterebbe alla contrattazione decentrata decidere se e quali dei criteri eventuali applicare.
Si tratta di un errore clamoroso. Il parere richiama l’articolo 7, comma 4, lettera c), del Ccnl 21.5.2018. Leggiamolo: a mente di tale disposizione, sono materia di contrattazione decentrata “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”.
Leggiamo, ora, l’articolo 16, comma 3, del medesimo Ccnl: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.
Ora, mentre è assolutamente evidente che l’articolo 16, comma 3, non fa riferimento a nessuna delle possibili relazioni sindacali, per altro verso appare altrettanto chiaro ed evidente che tale articolo 16, comma 3, non si riferisce in nessun modo alle procedure, ma fissa un criterio obbligatorio e due eventuali utilizzabili per determinare l’esito delle progressioni.
L’articolo 7, comma 4, lettera c), parla, è vero di “criteri”, ma questi sono riferiti con estrema chiarezza alla “definizione delle procedure”. Il nuovo Ccnl, quindi, rimette alla contrattazione decentrata tra le parti i criteri che regolano la procedura. Non i criteri selettivi.
Altrimenti, il Ccnl avrebbe specificato che sono oggetto della contrattazione i criteri selettivi, non per la definizione delle procedure.
Vogliamo vedere la controprova di quanto affermato? Eccola. Sta nel Ccnl 31.3.1999. Esso ha regolato fino al 20.5.2018 le progressioni orizzontali col suo articolo 5, che al comma 2 fissava i criteri selettivi. Ebbene, l’articolo 5, comma 2, citato era completato dalla previsione contenuta nell’articolo 16, comma 1, del medesimo Ccnl 31.3.1999, ai sensi del quale “In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti:
* completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2 […].
Come si nota, quindi, la contrattazione nazionale collettiva, precedente e disapplicata dal Ccnl 21.5.2019, rimetteva espressamente alla contrattazione decentrata il completamento e l’integrazione dei “criteri per la progressione”; non dei criteri “per la definizione delle procedure”.
Ora, risulta del tutto incontestabile che i “criteri per la progressione” sono proprio i criteri selettivi; mentre i “criteri per la definizione delle procedure” non possono che essere i criteri sulla base dei quali regolare le procedure, non selezionare i dipendenti.
Il Ccnl 21.5.2019, nel modificare il precedente assetto e sottrarre alla contrattazione decentrata la competenza ad interessarsi dei criteri selettivi, per limitarla ai soli criteri procedurali, del resto è coerente con quanto prevede il d.lgs 150/2009, il quale all’articolo 23, comma 2, stabilisce: “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Spetta, quindi, con ogni evidenza e per diretta previsione di legge, al sistema di valutazione rilevare lo sviluppo delle competenze che consenta la progressione economica.
Ma, qual è la relazione sindacale connessa al sistema di valutazione? Ce lo ricorda proprio la stessa Aran nel parere che si commenta: “la materia, invece, dei criteri generali dei sistemi di valutazione non forma oggetto di contrattazione integrativa, ma solo di confronto, ai sensi dell’art.5, comma 3, lett.b), del CCNL del 21.5.2018”.
Il parere CFL42a, quindi, si dimostra non soltanto erroneo nelle conclusioni tratte nella sua lettera a), ma anche in totale contraddizione (e quindi violazione) con l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 150/2009 e con la sua stessa lettera b).
Se l’Aran ha intenzione di fornire un’interpretazione differente rispetto a quanto emerge dal chiarissimo dettato normativo, non ha che due strade: convocare i sindacati e modificare il testo del Ccnl; oppure avviare una procedura di interpretazione autentica.
In mancanza di ciò, il parere CFL42a resta quello che è: un parere del tutto erroneo e, come tale, non meritevole di essere tenuto in considerazione, anche considerando la nullità imposta dal d.lgs 165/2001 sulle clausole della contrattazione decentrata sottoscritte in assenza della competenza per materia. Ed un parere dovrebbe evitare di indirizzare gli enti verso contenuti contrattuali nulli.
7 giugno 2019
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