Approfondimento di Alessandro Russo

L’appalto della difesa dell’Ente non rientra nell’applicazione delle direttive, ogni Stato è libero di scegliere il suo sistema di selezione

Servizi Comunali Contratti pubblici Incarichi professionali
di Russo Alessandro
03 Luglio 2019

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                 

L’appalto della difesa dell’Ente non rientra nell’applicazione delle direttive, ogni Stato è libero di scegliere il suo sistema di selezione

Alessandro Russo

 

La rappresentanza in giudizio di un avvocato del suo cliente si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 6 giugno 2019 causa C-264/18.

La Corte costituzionale belga dubitava della conformità ai trattati dell’art. 10 lett. c), d) , i), ii) e v) della direttiva n. 2014/24/UE che escludono dalla sua applicabilità una serie di servizi prestati dagli avvocati, tra cui la rappresentanza di un cliente di fronte ad un’autorità giudiziaria di un membro[1]; considenrandole contrarie ai principi di sussidiarietà, parità di trattamento, tutela della concorrenza e libera circolazione dei servizi.

Con la sentenza del 6 giugno 2019 causa C-264/19 la sez. V della Corte di Giustizia UE ha ritenuto che le norme di cui all’art. 10 lettera c) e lettera d), i), ii), v) sono conformi ai trattati.

La Corte ha premesso che l’articolo 10 esclude dal suo ambito la rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato in arbitrato, conciliazione, in procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali di uno Stato membro, di un paese terzo o di istituzioni internazionali ed infine l’attività di consulenza legale fornita in preparazione o nell’eventualità di uno di questi procedimenti.

Simili prestazioni ricadono nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e  cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

Su queste basi il Legislatore eurounitario, nella sua discrezionalità, ha escluso dall’ambito di applicazione della direttiva i servizi legali sopraelencati, ritenendo che, per la loro specificità, dovessero essere disciplinati dai Legislatori nazionali; in accordo col principio di sussidiarietà, che: <<prevede che l’Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell’Unione>>[2].

I Giudici di Lussemburgo hanno inoltre preso atto del fatto che la relazione che lega l’avvocato al cliente, caratterizzata dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che li unisce, è di difficile descrizione in ordine all’oggettiva qualità che ci si attende dal servizio.

Oltretutto la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente potrebbe essere minacciata dall’obbligo incombente sull’amministrazione di precisare le condizioni di attribuzione del servizio e di darne l’opportuna pubblicità.

Su queste basi la Corte di Giustizia UE ha rigettato il ricorso, concludendo che i servizi legali elencati dall’art. 10 non sono comparabili agli altri inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva appalti.

Essendo servizi diversi da quelli inclusi nella direttiva appalti, la scelta di escluderli non viola il principio della parità di trattamento che: <<impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.>>[3].

Il legislatore dell’Unione ha così ritenuto di escluderli, lasciando gli Stati membri liberi di autodeterminarsi.

Facoltà che l’Italia ha esercitato tramite le Linee Giuda Anac n. 12/2018, che lasciano agli enti un’adeguata elasticità nella selezione dell’appalto del servizio legale[4].

27 giugno 2019

 

[1] L’art. 10  dal titolo “Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi”, dispone: <<La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (...) c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione; d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato (…): in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato; (...) v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.>>. La disposizione è stata trasposta in maniera nell’art. 14 c. 1 lett. d) D.lgs. n. 50/2016 smi.

[2] Cfr. Corte di Giustizia UE sent. del 6/6/2019 causa n. C 264/2018 par. 20.

[3] Cfr. Corte di Giustizia UE sent. del 6/6/2019 causa n. C 264/2018 par. 28, vedi anche Corte di Giustizia UE sentenza del 16/12/2008, Ancelor Atlantique et Lorraine.

[4] Per un ragionato commento sulle linee guida Anac 12/2018 e sul precedente parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, si veda se si vuole A. RUSSO, Dalla straordinarietà all’ordinarietà dell’affidamento diretto del patrocinio legale: brevi note a margine del parere del Consiglio di Stato e delle linee guida Anac sugli affidamenti dei servizi legali, su www.federalismi.it, 2018.

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