Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Per l’appalto del servizio di ristorazione non è necessario disporre del centro cottura

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Di Filippo Amedeo
01 Agosto 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                

Per l’appalto del servizio di ristorazione non è necessario disporre del centro cottura

Amedeo Di Filippo

 

La disponibilità di un centro di cottura localizzato può essere richiesto quale requisito di esecuzione del servizio di ristorazione scolastica e non di partecipazione alla gara, per cui i concorrenti non devono disporne cottura al momento della presentazione dell’offerta ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara. È la conclusione cui è giunta la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5308 del 29 luglio (nel file allegato).

La vicenda

Un operatore economico ha proposto ricorso per chiedere l’annullamento degli atti riguardanti la procedura di gara imbastita da un Comune per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, all’esito della quale è risultato classificato al secondo posto della graduatoria di merito. Il motivo principale è che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in quanto privo di autonomo centro di cottura/centro produzione pasti.

Il ricorso è stato respinto dal Tar Umbria con la sentenza n. 10/2018, in quanto i documenti di gara avevano chiesto ai concorrenti di impegnarsi ad avere un centro cottura in caso di aggiudicazione e non di premunirsi del medesimo già all’atto della domanda di partecipazione alla procedura. Il capitolato speciale aveva infatti previsto, relativamente ai requisiti di partecipazione e alle specifiche tecniche del servizio, la necessità che ogni concorrente producesse apposita dichiarazione recante impegno “a disporre, in caso di aggiudicazione” di un centro di preparazione pasti ad una distanza non superiore a 20 km effettivi dal centro del Comune.

Il Tar

Sull’appello si è ora pronunciata la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5308, che avalla la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha valorizzato la disposizione del capitolato speciale in cui chiede ai partecipanti la mera dichiarazione di impegno a disporre, “in caso di aggiudicazione” e “per tutto il periodo della concessione”, di un centro di preparazione pasti a distanza non superiore a 20 km effettivi dal centro cittadino, dotato delle necessarie attrezzature e autorizzazioni sanitarie per l’espletamento del servizio.

Del resto, affermano i giudici, la giurisprudenza ha inteso la disponibilità di un centro di cottura localizzato quale requisito di esecuzione delle prestazioni negoziali e non di partecipazione alla gara, per cui ai concorrenti non è richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell’offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara.

La commissione

L’ultimo appunto della sentenza è riservato alla censura, mossa fin dal primo grado e anch’essa respinta dal Tar Umbria, relativa al cumulo in capo al dirigente del Comune delle funzioni di presidente della commissione giudicatrice e di RUP, alla luce della incompatibilità prevista dall’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti, secondo cui i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

La quinta sezione conferma l’ultimo orientamento secondo cui non può esserci nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. L’art. 77, comma 4, si legge nella sentenza, infatti si pone in continuità con l'indirizzo interpretativo formatosi sull’art. 84, comma 4, del previgente Codice (D.Lgs. n. 163/2006).

30 luglio 2019

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