Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Sportello unico e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia Istituzione SuapApprofondimento di Michele Deodati
Sportello unico e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Michele Deodati
Con la Sentenza n. 247 del 25 novembre 2020, la Corte costituzionale si è espressa nel giudizio di legittimità costituzionale che ha coinvolto gli artt. 11 e 20 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29. In particolare, l’art. 20 inserisce l’art. 6-bis nella legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante).
La previsione impugnata
Con tale norma, inserita nell’ambito delle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il Legislatore regionale ha inteso individuare uno strumento per favorire la conclusione dei procedimenti di fronte all’inerzia delle amministrazioni. In concreto, si prevede che, decorsi inutilmente i termini fissati dall’art. 7, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R., senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 7, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le «modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento».
La posizione della Corte costituzionale: ruolo fondamentale del SUAP in tema di uniformità e semplificazione
Con la Sentenza n. 247 del 25 novembre 2020, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 20 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019. Richiamandosi ai propri precedenti, la Corte ha definito il SUAP “un istituto di particolare rilievo volto a dare attuazione al principio della semplificazione amministrativa in una materia, quale quella della iniziativa economica, di interesse fondamentale per lo sviluppo del Paese e che costituisce uno sforzo significativo sulla strada di un’amministrazione più rapida ed efficiente, in grado di non opporre ostacoli quanto ad adempimenti e tempi procedurali e che, in questa prospettiva, esige uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la necessaria par condicio a tutti gli operatori economici”.
Di conseguenza, qualsiasi intervento del legislatore regionale che incida in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, non può ritenersi compatibile con questi principi e quindi, compromettendo tale finalità di semplificazione ed efficienza, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
SUAP e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Ancora più rilevante è la violazione che un intervento normativo regionale di aggravamento comporta nei confronti dei livelli essenziali delle prestazioni. In passato, la stessa Corte cost. ha ricondotto in più occasioni le norme in tema di procedimenti amministrativi a “prestazioni” che lo Stato deve garantire ad un livello essenziale a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati. Chiarito dunque il compito della competenza legislativa statale in tema di LEP, la normativa regionale veneta è stata considerata costituzionalmente illegittima proprio perché incide sulla procedura SUAP introducendo un meccanismo aggravante che la disciplina statale non prevede, pregiudicando così il livello di uniformità e speditezza che la norma statale vuole garantire. A fronte di una regolamentazione nazionale che intende garantire la rapida e certa chiusura del procedimento – sostiene la Corte – appare lesiva delle esigenze evidenziate la previsione della legge regionale che, rinviando ad una conferenza di servizi neanche decisoria, lo riapre e lo prolunga sine die.
26 gennaio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: