Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2025 (diciottesimo decreto correttivo) è stato ufficializzato

Le novità sulla contabilità degli Enti Locali

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di Braccioni Ennio
19 Febbraio 2025

 

Il D.M. 11 febbraio 2025

E’ stato finalmente ufficializzato con il decreto interministeriale 11 febbraio 2025 (Finanze, Interno e Presidenza del Consiglio) il diciottesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata degli enti locali, decreto che è stato pubblicato sul portale di Arconet ed è ora in attesa della definitiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che ne sancirà la definitiva entrata in vigore.

Si ricorda che la Commissione Arconet, nel corso della seduta del 15 gennaio u.s. ha completato l’esame dello schema di decreto, che interviene su tre diverse direttrici:

  • l’abolizione della cassa vincolata da legge;
  • l’equilibrio di bilancio definito dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);
  • l’attuazione dell’articolo 1, comma 794, della legge n. 207 del 2024, che prevede che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2025 sono adeguati gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

 

L’abolizione della cassa vincolata da legge

L’articolo 6, comma 6-octies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, 95, aveva modificato gli artt. 180, 185 e 187 del TUEL, con l’effetto di limitare l’operatività dei vincoli di cassa solamente sulle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti, escludendolo per i casi dei vincoli previsti dalla legge, e ciò per superare l’orientamento che era stato formulato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG.

Per rendere coerenti i principi contabili con detta modifica normativa l’articolo 2 del decreto ministeriale dell’11 febbraio apporta le conseguenti modifiche ai paragrafi 9.2.8, 10.1 e 10.7 del principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria, eliminando i richiami finora ivi previsti ai vincoli derivanti da legge.


Il nuovo equilibrio di bilancio

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) al comma 785 ha ridefinito il contenuto del pareggio di bilancio, disponendo che a decorrere dal 2025 l’equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

Quest’ultima prescrizione è la novità che interessa gli enti locali: rispetto al precedente risultato di competenza, determinato come differenza tra accertamenti e impegni dell’esercizio (e rappresentato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dal valore W1), ai fini del pareggio debbono ora essere sottratti sia gli importi degli accantonamenti disposti a rendiconto sia gli importi delle entrate vincolate accertate nell’esercizio ma non utilizzate, e quindi confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Detto in altri termini, il risultato di competenza (W1) deve essere ridotto della quota accantonata e della quota vincolata del risultato di amministrazione: in pratica quindi il nuovo pareggio di bilancio è rappresentato dal valore della voce W2, che deve presentare un importo non negativo.


L’accantonamento del contributo degli enti locali alla finanza pubblica

Il comma 788 della legge di bilancio 2025 prevede per gli anni dal 2025 al 2029 un contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali, aggiuntivo a quelli già previsti dalla legislazione vigente; nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale di riparto, gli importi a carico di ciascun singolo ente sono stati resi noti dal M.E.F. con un comunicato pubblicato il 12 febbraio scorso nel sito del Pareggio di bilancio.

Il successivo comma 789 introduce una modalità di contabilizzazione diversa rispetto a quella relativa alle precedenti versioni del contributo alla finanza pubblica: mentre in precedenza era stato previsto che l’importo del contributo dovesse essere versato allo Stato (mediante il meccanismo della trattenuta operata dal Ministero dell’Interno sulle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale), il comma 789 prevede invece che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti debbano iscrivere nella missione 20 Programma 3 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica. Per detto accantonamento l’articolo 4 del diciottesimo decreto correttivo dispone una integrazione al piano dei conti integrato inserendo i codici U.1.10.01.07.000 E U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”.


L’utilizzo dell’accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica

Per quanto concerne l’utilizzo di tale accantonamento (per il quale valgono comunque le regole previste dal comma 3 dell’articolo 167 del TUEL, secondo il quale su tale fondo non sarà possibile né impegnare né disporre pagamenti, e che pertanto a fine esercizio, non essendo stato impegnato, determinerà una economia di spesa, che concorrerà a determinare il risultato di amministrazione), la legge di bilancio 2025 reca una novità rispetto alla disciplina prevista per gli analoghi contributi previsti dalle precedenti norme della “spending review”. L’importo del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 788, anziché essere riversato allo Stato, rimane nella disponibilità di ciascun singolo ente, che potrà utilizzarlo nei termini previsti dal successivo comma 790. Questa norma disciplina l’utilizzo delle risorse del fondo come sopra accantonato (utilizzo che, poiché il fondo deve necessariamente confluire nell’avanzo di amministrazione, sarà comunque possibile solamente nell’esercizio successivo a quello in cui lo stesso è stato stanziato in bilancio) con modalità distinte in funzione della situazione finanziaria dei singoli enti:

  • da una parte gli enti che alla fine dell’esercizio precedente risultano in avanzo di amministrazione: il fondo, confluito nella parte accantonata del risultato di amministrazione, e può essere destinato al finanziamento di investimenti dall’anno successivo;
  • dall’altra parte gli enti che alla fine dell’esercizio precedente registrano un disavanzo di amministrazione: l’economia conseguente al mancato impegno del fondo iscritto in bilancio concorre al ripiano anticipato del risultato di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto già previsto nel bilancio di previsione.

A questo proposito l’articolo 1 del diciottesimo decreto correttivo apporta diverse modifiche ai paragrafi 9.7.1, 13.3, 13.4 e 13.7.1 del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione; inoltre, per chiarire la corretta modalità di rappresentazione dell’accantonamento del fondo obiettivi di finanza pubblica negli allegati a) e a/1 è stato predisposto un apposito esempio, il n. 3 (articolato in quattro diverse fattispecie così suddivise: 3/1, 3/2, 3/3 e 3/4) che viene inserito nella appendice tecnica del citato principio contabile e prende in considerazione sia il caso di un ente in avanzo, sia il caso di un ente in disavanzo.


L’adeguamento degli schemi di rendiconto e di bilancio

Infine il successivo comma 792 della legge di bilancio 2025 demanda al M.E.F. il compito di verificare il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell’equilibri di cui al comma 785 e dell’obbligo di accantonamento di cui al comma 789, prevedendo anche sanzioni per gli enti non in regola: per consentire e facilitare i controlli e le verifiche intestate al MEF, il comma 794 dispone che venga adeguata la modulistica relativa agli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione. Tale adeguamento viene disposto dal decreto in argomento, che con gli articoli 5 e 6 approva, in sostituzione di quelli precedenti, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto ed il corrispondente allegato a/1 da allegare al bilancio di previsione (articolo 5) nonché il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ed il corrispondente allegato a/1 da allegare al rendiconto (articolo 6).

Le modifiche apportate a questi nuovi modelli sono limitate a introdurre due nuove voci di dettaglio relative al Fondo garanzia dei debiti commerciali e al Fondo obiettivi di finanza pubblica, che si aggiungono così al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo perdite società partecipate, al fondo contenzioso e agli altri accantonamenti.

Il decreto precisa infine che gli aggiornamenti relativi allo schema del bilancio di previsione e allo schema di rendiconto troveranno applicazione rispettivamente con decorrenza dal bilancio di previsione 2026-2028 e dal rendiconto della gestione 2025.


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