L’articolo 1 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto due distinte previsioni che hanno determinato effetti rilevanti sui bilanci degli enti locali: la modifica delle regole per il conguaglio (la regolazione finale) dei fondi assegnati agli enti negli anni 2020-2022 per fronteggiare la emergenza Covid, modifica prevista dai commi 506-510, e il contributo alla finanza pubblica (c.d. spending review) posto a carico degli enti, previsto dai commi 533-535.
Tali disposizioni non esauriscono i loro effetti nella annualità di bilancio 2024, ma si riverberano anche negli esercizi successivi, per cui di esse deve tenersi conto in occasione della predisposizione del bilancio 2025-2027 che le ragionerie degli enti locali stanno elaborando in questi giorni.
I conguagli dei fondi Covid
La modifica delle regole per la regolazione finale dei fondi Covid, unitamente alle rettifiche operate dalla Ragioneria Generale dello Stato e ai criteri correttivi che il Tavolo Tecnico appositamente costituito ha applicato a posteriori nei confronti delle certificazioni presentate dai singoli enti, hanno comportato la modifica dell’articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 (il quale aveva previsto che con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 dovevano essere individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e precisava che le eventuali risorse ricevute in eccesso avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato), con conseguente slittamento della data di adozione del decreto ministeriale, che ha visto la luce solamente in data 8 febbraio 2024, per essere poi modificato dal successivo decreto del 19 giugno 2024. Quest’ultimo decreto:
Ricordato che le verifiche sono state effettuate separatamente da una parte per le risorse provenienti dal cosiddetto “fondone” (art. 106 del d.l. n. 34/2020) e per i ristori specifici di entrata per IMU e per imposta di soggiorno e dall’altra per i ristori specifici di spesa, i comuni a seguito della verifica finale possono trovarsi in tre diverse situazioni:
Per quanto concerne gli enti che presentano un surplus finale, poiché l’importo da restituire riguarda la quota eccedente, rispetto al fabbisogno certificato, delle risorse a suo tempo ottenute, risorse che avevano uno specifico vincolo di destinazione, l’importo non impegnato, e quindi da restituire, deve aver trovato allocazione nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2023 (nota 1), in particolare esponendo nell’allegato a/2 le risorse non utilizzate del cosiddetto “fondone” (nonché dei ristori specifici di entrata per IMU e per imposta di soggiorno) tra i vincoli derivanti dalla legge e le risorse non utilizzate derivanti da ristori specifici di spesa tra i vincoli derivanti da trasferimenti, separatamente per ciascuna tipologia di ristori (in questo senso si veda la FAQ di Arconet n. 38 del 17 dicembre 2020/agg. 8 aprile 2021).
Al riguardo occorre poi tenere presente che sia l’importo da restituire che quello da ricevere a conguaglio viene rateizzato in quote costanti in quattro esercizi, dal 2024 al 2027; per i comuni l’importo da restituire viene acquisito al bilancio dello Stato mediante trattenuta che sarà effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. Gli enti dovranno quindi iscrivere ed accertare in entrata l’intero l’ammontare del FSC spettante (al lordo cioè della quota trattenuta dal Ministero) ed impegnare in spesa l’importo della restituzione stessa, provvedendo quindi a regolarizzare l’importo della trattenuta mediante emissione di mandato di pagamento versato in quietanza di entrata, cioè mediante compensazione contabile di mandato e reversale; disciplina analoga è prevista per le province e le città metropolitane (salvo la trattenuta che il Ministero dell’Interno opererà nei confronti del Fondo Unico distinto per le province e le città metropolitane).
In caso di incapienza dei fondi su cui operare la ritenuta, troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (trattenute su qualsiasi altra entrata spettante ai comuni, come ad esempio l’IMU). Le unioni di comuni e le comunità montane, stante la impossibilità di effettuare trattenute da parte del Ministero per la assenza di trasferimento correnti continuativi, dovranno provvedere al versamento diretto delle somme risultanti a loro carico entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
A parte gli enti che non presentano né un deficit finale né un surplus (e che quindi non debbono effettuare particolari registrazioni nei rispettivi bilanci) i comuni dovranno effettuare nella annualità 2025 del bilancio 2025-2027 le seguenti registrazioni contabili:
I suddetti importi sono rilevabili dall’allegato C (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e dall’allegato D (per le province e città metropolitane) del decreto del 19 giugno, allegati che riepilogano in un unico documento tutti i dati necessari per verificare se un ente è tenuto a restituire contributi ricevuti o se ne riceverà ulteriori: in particolare l’importo complessivamente da restituire è rilevabile per ciascun ente dalla colonna “Importo da acquisire al bilancio dello Stato - Totale”, determinato come somma algebrica delle prime tre colonne e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro, mentre nella successiva colonna viene esposto l’importo annuale che gli enti dovranno versare in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027; per quanto concerne invece gli importi che dovranno essere ricevuti nella colonna “Importo da erogare all’Ente su fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale” viene esposto l’importo complessivamente da erogare agli enti risultanti in deficit complessivo di risorse, determinato come somma algebrica delle colonne “Deficit finale” e Ristori non utilizzati al 31.12.2022” e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro; la successiva ed ultima colonna espone l’importo annuale che verrà erogato in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 agli enti che hanno ricevuto somme insufficienti a coprire il fabbisogno.
Al riguardo si ricorda che la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato in data 18 luglio 2024 sul portale del Pareggio di Bilancio un comunicato con cui sono state rese note le disposizioni contabili che gli enti locali debbono osservare per la regolazione delle risorse COVID-19: il contenuto del comunicato suddetto è stato oggetto di analisi nel precedente approfondimento “Le disposizioni contabili della RGS per la contabilizzazione dei conguagli Covid”, al quale si rimanda anche per gli esempi pratici ivi illustrati.
Per quanto concerne la iscrizione in bilancio delle corrispondenti partite, occorre tenere conto che per gli enti che debbono restituire dei fondi l’operazione risulta irrilevante ai fini degli equilibri di bilanci: tali enti infatti, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029, sono tenuti ad approvare il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo complessivamente dovuto (e indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” delle Tabelle C e D), quale quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023; si precisa poi che non risulta corretta la iscrizione in bilancio della totalità dell’avanzo vincolato con contestuale creazione del fondo pluriennale vincolato per finanziare le quote esigibili negli esercizi successivi, stante la precisa indicazione recata dall’articolo 3 del DM del 19 giugno, che risulta peraltro in linea con quanto previsto dal paragrafo 9.2.3 del principio contabile applicato, il quale prevede espressamente che “Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi”. In deroga a tale regola generale, lo stesso paragrafo ammette come unica eccezione la applicazione di avanzo negli esercizi successivi al primo relativamente alla quota accantonata corrispondente all’importo annuale rimborsato nell’esercizio precedente per anticipazione di liquidità di cui al comma 1-ter dell'articolo 52 del d.l. n. 73/2021.
Si evidenzia poi che gli enti che, dovendo restituire dei fondi, effettuano le registrazioni sopra ricordate, sono tenuti ad allegare al bilancio sia il prospetto allegato a/2 del rendiconto 2023 (come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del ricordato DM del 19 giugno, che ha introdotto tale prescrizione con l’evidente finalità di assicurare trasparenza alle operazioni contabili poste in essere e consentire un riscontro immediato della coerenza degli importi relativi) nonché l’analogo prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto, che deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto (paragrafo 9.7.2. del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio).
Il DM del 19 giugno precisa infine che per la iscrizione in bilancio, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, della quota vincolata del risultato di amministrazione per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno trova applicazione la deroga prevista dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti in disavanzo.
Il fondo del comma 508
L’articolo 1, comma 508, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare a due finalità distinte, seppure tra loro collegate:
Al riparto delle risorse residue - riparto disposto in proporzione del contributo alla finanza pubblica di cui si dirà nel prossimo paragrafo - si è provveduto con DM del 23 luglio 2024, che risulta corredato da due allegati: la Tabella A, relativa a comuni, unioni di comuni e comunità montane, e la Tabella B per le province e città metropolitane. In dette tabelle sono indicati per ciascun ente gli importi attribuiti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 (colonne dalla ottava alla undicesima), fondi che vanno di fatto ad assolvere il compito di attenuare l’incidenza dei tagli di risorse disposto dalla spending review.
Le tabelle espongono infine (nelle colonne dalla dodicesima alla quindicesima) l’importo complessivamente riconosciuto a ciascun ente, pari alla somma dell’importo attribuito aumentato dell’importo assegnato a conguaglio dei fondi Covid (limitatamente agli enti che hanno presentato un deficit di risorse, come specificato nel precedente paragrafo).
Il complessivo importo annuo spettante a ciascun ente, come sopra rilevabile dagli allegati al DM del 23 luglio, rappresenta un trasferimento corrente, e andrà contabilizzato in entrata al titolo 2 del bilancio (voce E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”).
La “spending review”
Con il termine inglese di “spending review” (letteralmente “revisione della spesa”) si indica in generale un processo finalizzato a migliorare e razionalizzare la spesa pubblica: più semplicemente nella contingente situazione che vivono gli enti locali tale termine viene correntemente utilizzato per indicare i tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.
Attualmente questi tagli che riguardano gli enti locali sono due:
La ripartizione del primo taglio, derivante dalla “spending review informatica” è stata effettuata con decreto interministeriale del 29 marzo 2024; per quanto concerne il secondo taglio, previsto dalla legge di bilancio 2024, il corrispondente decreto non è stato a tutt’oggi reso noto, ma al riguardo il Ministero dell’Interno con comunicato del 4 luglio 2024 ha pubblicato nel sito Internet della Finanza Locale gli allegati a detto decreto (l’allegato A, contenente la nota metodologica, l’allegato B, contenente il riparto del tagli a carico dei comuni e l’allegato C relativo al riparto a carico di Province e Città Metropolitane).
La misura di questo contributo da porre a carico di ciascun singolo ente è stata determinata in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato) e tenendo conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023; da notare poi che, mentre il taglio derivante dalla “spending review informatica” era stato posto a carico di tutti gli enti locali, quello previsto dalla legge di bilancio 2024 ha escluso gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario nonché quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 572 della legge di bilancio 2022 e all’articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022.
Una prima osservazione in ordine alla spending review del 2024: i tagli di risorse da essa previsti coprono un arco temporale di cinque anni (dal 2024 al 2028), per cui nell’ultimo anno non è più previsto in entrata il contributo, derivante dal riparto delle risorse residue del fondo di cui al comma 508 più sopra ricordato, che copre il periodo 2024-2027 con l’evidente finalità di attenuare l’incidenza dei tagli di risorse disposto dalla spending review; si osserva inoltre che, a differenza delle analoghe iscrizioni nella spesa per la restituzione del surplus dei fondi Covid ricevuti (che vengono finanziati mediante utilizzo dell’avanzo vincolato), il contributo alla finanza pubblica rappresenta per gli enti un costo secco, e va finanziato con risorse correnti.
La voce di spesa relativa al contributo annuale dovuto alla finanza pubblica andrà quindi registrata tra i trasferimenti (Macroaggregato 104) nella Missione 1 Programma 03 utilizzando la voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri”; per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, anche in questo caso valgono le modalità già viste per la restituzione dei fondi Covid ricevuti in surplus (trattenuta a carico del Fondo di Solidarietà Comune, da accertarsi al lordo del taglio subito e contestuale impegno in spesa per l’importo del taglio stesso, con regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata); e poiché i tagli da “spending review” sono due (quello previsto dalla legge n. 178/2020 e quello previsto dalla legge di bilancio 2024), si ritiene opportuno che gli enti debbano istituire in bilancio in uscita non uno, ma due diversi capitoli di spesa (uno per ciascun taglio), ovvero un unico capitolo suddiviso in due distinti articoli.
(1) Al riguardo l’articolo 3 del D.M. dell’8 febbraio 2024 ha previsto l’obbligo per gli enti di adeguare, in occasione della approvazione del rendiconto 2023, l’importo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione alle risultanze delle Tabelle allegate allo stesso decreto.
(2) Qualora l’ente non abbia corrispondenza tra l’importo da rimborsare e l’importo risultante nel prospetto a/2 allegato al rendiconto 2023 (fattispecie che si verifica nel caso in cui l’ente non abbia provveduto, in occasione della approvazione del rendiconto 2023, all’adeguamento delle quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle allegate al DM 8 febbraio 2024 come previsto dall’articolo 3 del decreto stesso) dovrà effettuare le operazioni contabili indicate nel precedente approfondimento “Conguaglio dei fondi Covid e mancato adeguamento del rendiconto 2023”.
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