Le conseguenze del mancato rispetto del termine per gli Enti locali
Servizi Comunali Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) Bilancio Registrazioni contabili Rendiconto
In questi giorni gli uffici finanziari stanno ultimando - o meglio, dovrebbero aver già ultimato - la redazione dello schema del rendiconto di gestione, che la giunta comunale deve approvare unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione, prevista dall’articolo 231 del TUEL, per essere poi trasmesso, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale, che deve provvedere alla sua definitiva approvazione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il rendiconto stesso di riferisce.
Il rispetto di quest’ultimo termine (previsto sia dall’articolo 151, comma 7, del TUEL che dal successivo articolo 227, comma 2) riveste particolare importanza: la approvazione del rendiconto rappresenta infatti un adempimento obbligatorio fondamentale nell’ordinamento degli enti locali, stante la sua funzione di verifica dei fatti avvenuti, raffrontando i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti, e quindi della attendibilità di tutto il processo di programmazione.
A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni per i bilanci di previsione, il cui termine di approvazione è stato sistematicamente rinviato ogni anno, la scadenza del 30 aprile prevista per il rendiconto è sempre rimasta confermata, con l’unica eccezione del rendiconto 2020 il cui termine fu stato differito al 31 maggio 2021 (proroga determinata dalla persistenza della pandemia da Covid-19), termine ulteriormente differito al 31 luglio 2021 dall’art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 73/21, limitatamente agli enti che avevano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013.
Fermo restando che la tardiva approvazione del rendiconto è considerata dalla Corte dei conti una grave irregolarità contabile, irregolarità che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti segnalano in sede di esame del questionario dell'organo di revisione (al riguardo si veda, tra le altre, la deliberazione n. 95/2022 della Sezione per il Molise), il mancato rispetto del termine suddetto determina diverse conseguenze per l’Ente. Queste conseguenze possono essere suddivise in due tipologie: da una parte l’impossibilità di utilizzare le facoltà (positive) il cui esercizio è subordinato alla avvenuta approvazione del documento contabile entro i termini, e dall’altra le vere e proprie sanzioni.
Vediamole in dettaglio.
1) Incremento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
Il rispetto della scadenza per l’approvazione del rendiconto è uno dei criteri di “virtuosità” definiti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 13/2023: tale norma dispone che per garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026 gli enti locali possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Il comma 4 del citato articolo 8 dispone infatti che possono procedere all’incremento di cui sopra gli enti locali che soddisfano i requisiti ivi elencati, tra cui è ricompresa l’intervenuta approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2) Incentivi per la lotta all’evasione
L'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 prevede che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso per il recupero dell'evasione Imu e Tari sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Tuttavia questa facoltà che i Comuni devono esercitare approvando un'apposita norma regolamentare è subordinata al rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, il cui rispetto costituisce presupposto necessario per l’esercizio della suddetta facoltà che pertanto, in caso di inosservanza, rimane “bruciata” e non utilizzabile per l’esercizio in corso di gestione.
3) Sospensione dei trasferimenti
Il comma 4 dell'articolo 161 del TUEL prevede che decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4) Divieto di assunzioni di personale
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto (art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016); è fatto inoltre divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto stesso.
Al riguardo sono però previste delle deroghe, che concernono le assunzioni di personale necessarie a garantire l’attuazione del P.N.R.R. nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale.
5) Divieto di indebitamento
L’art. 203, comma 1, del TUEL, nel definire le condizioni prescritte per il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, consente tale possibilità solo a condizione che risulti approvato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento.
6) Divieto di applicazione dell’avanzo
Il comma 897 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), oltre a definire i limiti di utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, ha altresì stabilito che: “gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione”.
7) Assoggettamento ai controlli centrali
Gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione sono soggetti, in via provvisoria e sino all’adempimento, ai controlli centrali del Ministero dell’Interno previsti per gli enti strutturalmente deficitari (art. 243, comma 6, del TUEL); detti controlli comportano la verifica della compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale nonché dell’obbligo di copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale.
8) Intervento sostitutivo del Prefetto (e scioglimento del consiglio comunale)
L’art. 227, comma 2-bis, del TUEL dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141; quest’ultimo prevede che: “… trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente…”; dopo di che prende avvio il procedimento per lo scioglimento del consiglio.
9) Sanzioni per mancata trasmissione alla BDAP
Direttamente collegata e conseguente alla approvazione del rendiconto è la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei dati corrispondenti (comprendenti rendiconto, Piano degli indicatori e dati contabili analitici), trasmissione che deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto stesso. La mancata trasmissione dei dati contabili alla BDAP entro detto termine comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale finché perdura tale inadempimento (ricordata più sopra in quanto sanzione applicabile anche per il caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini).
A questa sanzione (che ha una durata temporale limitata, finché perdura l’inadempimento) la legge di bilancio per il 2025 ne ha aggiunta un’altra, la cui applicazione è diretta conseguenza della mancata trasmissione alla BDAP dei dati di rendiconto. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030 il MEF, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, è tenuto a verificare tra l’altro il rispetto da parte del comparto degli enti territoriali dell'obbligo dell’accantonamento di un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica previsto per gli anni dal 2025 al 2029 dal comma 788 dell’articolo 1 della ricordata legge di bilancio.
Poiché la disponibilità nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche delle risultanze dei rendiconti degli enti rappresenta un presupposto necessario per consentire le verifiche da parte del MEF, il comma 793 dell’articolo 1 di tale legge ha stabilito che per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica previsto a carico dell’Ente inadempiente viene incrementato del 10 per cento.
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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