Riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 da parte delle regioni a statuto ordinario.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025
Trasmissione della delibera di variazione del bilancio entro il 31 maggio 2025 tramite l’applicativo Con.Te.
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Il decreto 4 marzo 2025
La settimana scorsa la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato nel sito dedicato al Pareggio di bilancio il testo del decreto del 4 marzo 2025 adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). In realtà quest’ultima norma prevedeva che questo decreto interministeriale avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2025, ma la non prevista necessità di un doppio passaggio in Conferenza Stato-città e autonomie (23 gennaio e 12 febbraio 2025) ha allungato i tempi di perfezionamento del decreto stesso.
Va peraltro ricordato che al fine di consentire agli enti locali le conseguenti valutazioni necessarie per la redazione dei bilanci 2025-2027 (per i quali il termine di approvazione era stato nel frattempo differito al 28 febbraio 2025 con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024) la stessa Ragioneria Generale aveva reso noto nel proprio sito internet le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 unitamente alle relative Note metodologiche.
Il nuovo contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica
In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 788, l’articolo 1 di detto decreto prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna sono tenuti ad assicurare un contributo alla finanza pubblica, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono specificati nell’Allegato A “Nota metodologica comuni” e nell’Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane”, allegati che costituiscono parte integrante del decreto interministeriale del 4 marzo 2025.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, anch’esse allegate al predetto decreto.
Questo contributo alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali non solo non è una novità in assoluto, ma va ad aggiungersi ai due contributi forzosi contemplati da norme previgenti e tutt’ora produttivi di effetti:
Conseguentemente l’importo annuo del contributo alla finanza pubblica che andrà a gravare sui bilanci dei comuni ammonterà nel 2025 a complessivi 430 milioni di euro (100 milioni per la spending review informatica, 200 in forza della legge di bilancio 2024 e 130 per il nuovo contributo), importo che andrà ad elevarsi a 460 milioni negli anni dal 2026, 2027 e 2028, e a 440 milioni nel 2029.
Gli Enti esclusi
Sono esclusi dal predetto contributo:
A tale riguardo la nota metodologica Allegato A precisa che, alla data del 1° gennaio 2025, risultano:
Sono, altresì, esclusi i seguenti enti:
Di conseguenza, il contributo alla finanza pubblica nel periodo 2025-2029 è assicurato da n. 6.832 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, tra i quali viene ripartito il complessivo onere previsto dal sopra ricordato comma 788 della legge di bilancio 2025.
Il nuovo pareggio di bilancio
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto ministeriale precisa inoltre che, come previsto dall’articolo 1, comma 785, della predetta legge n. 207 del 2024, a partire dal 2025 per i comuni, le province e le città metropolitane, nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
Quest’ultima prescrizione è la novità che interessa gli Enti Locali: rispetto al precedente risultato di competenza, determinato come differenza tra accertamenti e impegni dell’esercizio (e rappresentato nel prospetto degli equilibri dal valore W1), ai fini del pareggio debbono ora essere sottratti sia gli importi degli accantonamenti disposti a rendiconto sia gli importi delle entrate vincolate accertate nell’esercizio ma non utilizzate, e quindi confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Detto in altri termini, il risultato di competenza (W1) deve essere ridotto della quota accantonata e della quota vincolata del risultato di amministrazione: in pratica quindi il nuovo pareggio di bilancio è rappresentato dal valore della voce W2, che deve presentare un importo non negativo.
Questo significa che le risorse di bilancio debbono annualmente assicurare la copertura, oltre che delle spese impegnate, anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione (e cioè le voci B e C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione); e poiché tale verifica verrà effettuata a consuntivo, ne deriva la necessità che l’ente valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell’equilibrio di bilancio prospettico e soprattutto monitori costantemente durante l’esercizio l’andamento della gestione per non incorrere in sanzioni.
Le disposizioni contabili
Il decreto in commento riporta inoltre all’articolo 2 puntuali disposizioni contabili per gli enti di cui sopra relative al contributo aggiuntivo cui sono tenuti gli enti locali: detto articolo, in coerenza con quanto recato dal comma 789 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevede una modalità di contabilizzazione diversa rispetto a quella relativa alle precedenti versioni del contributo alla finanza pubblica.
Mentre nei casi precedenti era stato previsto che l’importo del contributo dovesse essere versato allo Stato (versamento da effettuarsi mediante il meccanismo della trattenuta operata dal Ministero dell’Interno sulle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale), il decreto prevede invece che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti debbano iscrivere un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, voce che è stata inserita nel modulo finanziario del piano dei conti integrato ad opera del decreto interministeriale del 13 febbraio 2025 (c.d. diciottesimo decreto correttivo).
Trattandosi di un accantonamento, per il fondo corrispondente al contributo dovuto da ciascun singolo ente valgono le note regole previste dal comma 3 dell’articolo 167 del TUEL, per cui su tale fondo non sarà possibile né impegnare né disporre pagamenti. Lo stesso inoltre non potrà essere oggetto in corso d’anno di una successiva variazione in diminuzione, che configurerebbe una distrazione di fondi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. A fine esercizio l’importo relativo, non essendo stato impegnato, determinerà una economia di spesa, che concorrerà a determinare il risultato di amministrazione.
L’articolo 2 del decreto reca inoltre disposizioni in ordine all’utilizzo dell’importo come sopra accantonato (utilizzo che, poiché il fondo deve necessariamente confluire nell’avanzo di amministrazione, sarà comunque possibile solamente nell’esercizio successivo a quello in cui lo stesso è stato stanziato in bilancio) stabilendo modalità differenziate in funzione della situazione finanziaria dei singoli enti, distinguendoli come segue:
Al riguardo non appare superflua una osservazione: l’articolo 2 del decreto (così come anche il comma 790 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025) fa riferimento al “risultato di amministrazione” (positivo o negativo che sia): tale formulazione non deve però intendersi riferita alla voce A che nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è definita “Risultato di amministrazione al 31 dicembre ....” bensì all’importo, positivo o negativo, che in detto prospetto viene esposto alla lettera E “Totale parte disponibile”.
Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del TUEL, la costituzione del fondo va finanziata attraverso le risorse di parte corrente.
Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto precisa che il termine di trenta giorni previsti per la obbligatoria iscrizione dell’accantonamento nel bilancio di previsione 2025-2027 mediante apposita variazione di bilancio di competenza del Consiglio (termine che il comma 789 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 faceva genericamente decorrere “dal riparto dei contributi alla finanza pubblica”) decorrerà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.
Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sanzioni
L’articolo 3 del decreto reca le disposizioni attuative del comma 792 della legge di bilancio 2025 relative alle verifiche che entro il 30 giugno di ogni anno il MEF, sulla base dei rendiconti che gli enti sono tenuti a trasmettere alla BDAP, andrà ad effettuare per la verifica del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali:
Qualora il comparto - cioè l’insieme di tutti i comuni, ovviamente al netto di quelli esentati dal concorso alla finanza pubblica - non raggiunga questi obiettivi, verranno individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio o non hanno accantonato, in toto o in parte, il fondo relativo al contributo alla finanza pubblica.
Per tali enti verrà determinato l’incremento del contributo alla finanza pubblica che nei successivi trenta giorni gli enti interessati dovranno iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
E poiché la disponibilità nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) delle risultanze dei rendiconti degli enti rappresenta un presupposto necessario per consentire le verifiche da parte del MEF, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto, confermando quanto già previsto dal comma 793 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevede che agli enti che non trasmetteranno entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.
L’articolo 3 conclude disponendo che le sanzioni ora ricordate non sono applicate nei confronti degli enti per i quali sono sospesi per legge, a decorrere dal 2 gennaio 2025, i termini di approvazione del rendiconto di gestione, come ad esempio gli enti che dichiarino il dissesto (articolo 248, comma 1, del TUEL).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile u.s. è stato pubblicato il comunicato del M.E.F. relativo al decreto del 4 marzo 2025 adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025): dalla data di detta pubblicazione decorre quindi il termine di trenta giorni (22 maggio 2025) entro il quale i comuni dovranno provvedere alla iscrizione in bilancio dell’accantonamento corrispondente al contributo alla finanza pubblica posto a carico di ciascun ente.
Alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (come ha già fatto ad esempio la Sezione per la Lombardia) stanno richiedendo ai comuni di trasmettere la delibera consiliare di variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata per garantire il contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge di bilancio 2025, evidenziando l’accantonamento iscritto nella Missione 20 della parte corrente, come previsto dal successivo comma 789 di detta legge.
In evasione di tale richiesta gli enti dovranno provvedere a trasmettere la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi allegati, entro il 31 maggio 2025, utilizzando l’applicativo Con.Te.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
--> Scarica il Vademecum del Responsabile del Servizio Finanziario a cura del Dottor Ennio Braccioni per avere una guida operativa alla formazione del bilancio di previsione 2025-2027 con le scadenze, gli adempimenti e le responsabilità per gli operatori comunali incaricati alla sua redazione.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025
Dipartimento del Tesoro – 11 aprile 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 4 aprile 2025
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 27 marzo 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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