La sentenza 3/12/2024 n. 44259, della prima sezione penale della Corte di Cassazione, prosegue il lavoro di interpretazione costituzionalmente orientata del reato di guida senza patente previsto dal codice antimafia.
La massima della Corte di Cassazione
Non integra il reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita.
Il caso
Il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia, perché, già sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2, veniva sorpreso alla guida di un motociclo, nonostante non avesse più conseguito la patente di guida, dopo la revoca del Prefetto.
La Corte di appello confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per violazione di legge.
La motivazione della Cassazione
La Corte procede, preliminarmente, alla ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 1 D.Lgs. 15/1/2016 n. 8, recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, di cui all'art. 116 c. 15 C.d.S., salva l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio.
Tale intervento di depenalizzazione non ha, tuttavia, inciso sull'art. 73 D.Lgs. 159/2011 - che punisce con la pena dell'arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - che costituisce norma speciale rispetto a quella del codice della strada.
Il citato art. 73 del codice antimafia ha superato, più volte, il vaglio di costituzionalità.
Alla luce di quanto sopra, la Sezione evidenzia che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone di ritenere che il reato previsto dall'art. 73 codice antimafia, possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale; diversamente, nel ritenere il reato configurabile a carico di chi, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della patente, verrebbe a delinearsi nuovamente una responsabilità d'autore, id est una fattispecie penale che trova come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, nella quale verrebbe a essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, sebbene lo stesso non sia in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta.
Nel caso di specie, l’imputato aveva ultimato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno due mesi prima di essere sorpreso alla guida del motociclo.
In conclusione, la Corte, ha annullato la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la restituzione degli atti al giudice del merito, per la trasmissione all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
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