La Rivista del Sindaco


Il reato (speciale) di guida senza patente richiede che, al momento del fatto, il soggetto sia sottoposto a misura di prevenzione personale

Analisi della sentenza n. 44259 della Corte di Cassazione
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
12 Dicembre 2024

 

La sentenza 3/12/2024 n. 44259, della prima sezione penale della Corte di Cassazione, prosegue il lavoro di interpretazione costituzionalmente orientata del reato di guida senza patente previsto dal codice antimafia.

 

La massima della Corte di Cassazione  


Non integra il reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita.

 

Il caso


Il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia, perché, già sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2, veniva sorpreso alla guida di un motociclo, nonostante non avesse più conseguito la patente di guida, dopo la revoca del Prefetto.
La Corte di appello confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per violazione di legge.

 

La motivazione della Cassazione


La Corte procede, preliminarmente, alla ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 1 D.Lgs. 15/1/2016 n. 8, recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, di cui all'art. 116 c. 15 C.d.S., salva l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio.

Tale intervento di depenalizzazione non ha, tuttavia, inciso sull'art. 73 D.Lgs. 159/2011 - che punisce con la pena dell'arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - che costituisce norma speciale rispetto a quella del codice della strada.

 

Il citato art. 73 del codice antimafia ha superato, più volte, il vaglio di costituzionalità. 

  • Con sentenza n. 211/2022, la Consulta ha evidenziato che la norma, nel mantenere l’incriminazione, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 C.d.S., cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'art. 120 C.d.S. ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come evenienza del tutto estranea al fatto-reato previsto dall'art. 73 cod. antimafia.
  • Con la successiva ordinanza n. 214/2023, la Consulta, nel ribadire l'elemento differenziale della pericolosità dell'autore della condotta, ha osservato che la scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti.
  • Più di recente, tuttavia, con sentenza n. 116/2024, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada, rilevando che, nel caso in cui non vi sia alcun legame tra lo status di soggetto sottoposto a misura di prevenzione e la sospensione o revoca della patente di guida, disposta per violazioni del codice della strada, viene a delinearsi una responsabilità penale d'autore che contrasta con il principio di offensività, sostanziandosi il presupposto dell'incriminazione in una qualità della persona non connessa alla condotta. Infatti, le qualità personali o i comportamenti pregressi non giustificano disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento, specifico e differenziato, non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. Ne deriva che la disposizione in esame, laddove incrimina lo status di sottoposto a misura di prevenzione personale, che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità della condotta, per aver guidato senza patente in quanto revocata o sospesa a causa della violazione delle disposizioni del codice della strada, contrasta con il principio di offensività. Il trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva quale illecito amministrativo, non si giustifica, nemmeno sotto il profilo del principio di uguaglianza. In conclusione, sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazione di norme del codice della strada, deve avere lo stesso trattamento giuridico; di talché, previa riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, con riespansione di quella dell’art. 116 c. 15 C.d.S., si applica la sanzione amministrativa.

 

Alla luce di quanto sopra, la Sezione evidenzia che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone di ritenere che il reato previsto dall'art. 73 codice antimafia, possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale; diversamente, nel ritenere il reato configurabile a carico di chi, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della patente, verrebbe a delinearsi nuovamente una responsabilità d'autore, id est una fattispecie penale che trova come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, nella quale verrebbe a essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, sebbene lo stesso non sia in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta.

Nel caso di specie, l’imputato aveva ultimato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno due mesi prima di essere sorpreso alla guida del motociclo.


In conclusione, la Corte, ha annullato la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la restituzione degli atti al giudice del merito, per la trasmissione all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

 


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