Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, con il comunicato n. 16 del 16 febbraio 2023, ha aggiornato le FAQ, specificatamente rivolte alle “Piccole Opere” soggette alla legge 160/2019, art. 1, comma 29 (Misura M2C4I.2.2), consultabili al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr/contenuti?f%5B0%5D=node%253Atype%3Afaq.
All’interno delle FAQ si trovano importanti precisazioni e novità, di cui di seguito riportiamo una sintesi.
Termini di conclusione delle attività relative alle piccole opere
Già nelle circolari precedenti, il DAIT aveva specificato che era obbligatorio, ai fini di veder erogato il contributo, iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (15 novembre per il 2020 e 31 dicembre per il 2021); inoltre, era necessario concludere, per i contributi relativi agli anni 2022-2024, i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
Relativamente all’annualità 2021, non erano state fornite indicazioni specifiche. Nelle FAQ viene chiarito che: “si ritiene che, pur non essendo normativamente indicato un termine di conclusione dei lavori, nel rispetto del principio di ragionevolezza, proporzionalità e di un corretto bilanciamento degli interessi, in analogia con quanto stabilito per le annualità successive, al fine di rispettare i tempi di attuazione e realizzazione degli obiettivi del PNRR, il Soggetto attuatore è tenuto a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, ovvero, entro il termine massimo del primo trimestre del 2023 solo per specifiche motivazioni da comunicare all’amministrazione titolare.” Sarà dunque necessario affrettarsi nella conclusione delle opere 2021, entro e non oltre il 31/03/2023.
Utilizzo dei fondi per la manutenzione straordinaria delle strade
Ricordiamo che nel comunicato del 22/09/2022 veniva fatto esplicito divieto di utilizzare i fondi “Piccole Opere” per la manutenzione straordinaria delle strade. Data però la diffusione di questa tipologia di utilizzo anche per l’annualità 2022, il Ministero chiarisce che l’utilizzo per questa finalità dei fondi relativi alla 160/2019 non pregiudica il mantenimento del finanziamento. Tuttavia, resta salvo l’obbligo di utilizzare la quota del 50% o più dell’intera linea dal 2020 a 2024 per interventi inerenti l’efficientamento energetico.
Utilizzo delle economie di gara
Si ribadisce che le eventuali economie di progetto per le annualità 2022-2024 non restano nella disponibilità dell’Ente.
Eliminazione obbligo di invio di certificato conclusivo al TBEL
Per avere l’erogazione del saldo del contributo non sarà più possibile inviare il certificato conclusivo al TBEL, attività per altro già inibita da diverse settimane sul suddetto portale per le opere finanziate con la legge n. 160/2019, art. 1 comma 29. Tale attività viene sostituita dal monitoraggio in ReGiS, con il caricamento del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di collaudo nella sezione GIUSTIFICATIVI DI SPESA in corrispondenza dell’ultima spesa registrata, insieme con l’allegato 5 (“Attestazione di chiusura dell’intervento”). L’allegato 5 si ritrova nel Manuale di Istruzioni Operative, rilasciato dal DAIT il 23/11/2022.
Introduzione dell’atto di riconducibilità
Per la prima volta il Ministero dell’Interno introduce per iscritto l’obbligo dell’Atto di Riconducibilità. Per i progetti delle annualità 2020 e 2021, ormai conclusi, per i quali gli enti non hanno potuto adempiere alla pubblicizzazione negli atti amministrativi e progettuali dei fondi NEXT GENERATION EU, i comuni dovranno produrre un atto, chiamato Atto di Riconducibilità: “… documentazione firmata dal RUP o Dirigente Responsabile in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all’intervento finanziato dal PNRR.” Anche questo andrà sottoposto al Ministero dell’Interno tramite Monitoraggio in ReGiS.
Obbligo di utilizzo del CIG SIMOG
Come già citato nel Manuale d’istruzione per il monitoraggio ReGiS pubblicato il 23/11/2022, è necessario l’utilizzo di CIG ordinari Simog per tutte le tipologie di affidamento, a prescindere dal loro importo, per tutte le opere finanziate con PNRR e PNC.
Obbligo di programmazione delle opere 2023-2024
Al fine di poter usufruire di questa linea di finanziamento anche per le annualità 2023 e 2024, gli enti sono tenuti alla programmazione di questo intervento entro il 30 maggio 2023, con relativa generazione del CUP associato al progetto.
Eliminazione obbligo monitoraggio BDAP
Il monitoraggio in BDAP dei contributi per le “Piccole Opere” non sarà più obbligatorio per queste opere. Sarà sufficiente alimentare il monitoraggio ReGiS.
Indicazione delle modalità di erogazione delle tranches di finanziamento
Alla luce delle novità introdotte dal Monitoraggio ReGiS, il Ministero ha finalmente delucidato le attività da farsi sul suddetto portale per potersi vedere erogate le tre tranches di finanziamento.
In particolare, per le annualità 2022, 2023 e per quelle precedenti per le quali non si è ancora avuta alcuna erogazione occorrerà:
Ai fini dell’assolvimento del principio DNSH - “Do No Significant Harm” - il Soggetto attuatore dovrà compilare le check list di verifica e controllo pertinenti allegate alla “Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” dell’Unità di Missione NG EU del MEF, diramate attraverso la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022.
In particolare, nella compilazione delle check list in questione dovranno essere alimentate le schede relative al “Regime 1”, applicabile a tutti gli interventi di efficientamento energetico (investimenti che contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici), per le quali andrà compilata la sezione “ex ante” per i soli interventi la cui data della determina a contrarre, o atto equivalente, è del 2023.
Per gli interventi la cui data della determina a contrarre è riferita alle annualità 2021 e 2022 andrà compilata la sola sezione ex post della check list con le modalità indicate nel par. 6 del Manuale.
Per tutte le altre tipologie di intervento (ad esempio un intervento antisismico) dovranno essere alimentate le schede relative al “Regime 2” (investimenti che si limitano a "non arrecare danno significativo " rispetto agli aspetti ambientali valutati nell’analisi DNSH).
Le suddette schede dovranno essere debitamente compilate e firmate dal RUP. Si evince inoltre che per l’acconto del 50% non è necessario effettuare alcun rendiconto.
Articolo di Luisa Di Costanza
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