La Rivista del Sindaco


L’organizzazione del servizio del noleggio con conducente deve rispettare il vincolo territoriale

Analisi della sentenza 23/1/2025 n. 499, quinta sezione del Consiglio di Stato
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
13 Febbraio 2025

 

La sentenza 23/1/2025 n. 499, della quinta sezione del Consiglio di Stato, stabilisce che la violazione del criterio della territorialità dell’attività di noleggio con conducente risulta sanzionabile con la revoca dell’autorizzazione. 


La massima  

L’attività di NCC è diretta a soddisfare in via complementare e integrativa le esigenze di trasporto delle singole comunità alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione; pertanto non può soddisfare indistintamente la richiesta di prestazioni di trasporto su tutto il territorio nazionale, perché finirebbe per concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e rimane insoddisfatta.


Il caso 

A seguito della segnalazione di associazioni di autonoleggiatori romani, un Comune della Calabria disponeva la revoca dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) nei confronti di un soggetto che, avendo conferito la licenza a una cooperativa con sede in Roma, stipulava contratti di prestazione di opera aventi carattere continuativo, in virtù dei quali operava sul territorio romano.

Il T.A.R., investito dell’impugnazione tesa a dimostrare l’illegittimità del provvedimento, rigettava il ricorso sull’assunto che l’attività di N.C.C. ha un necessario collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza, nel cui territorio va posta anche la sede operativa; infatti, il servizio di N.C.C. va considerato come servizio reso alla comunità locale di cui è ente esponenziale il Comune che ha rilasciato la licenza, mentre il ricorrente ha trasferito la sua attività nel territorio di Roma, così violando il “vincolo di territorialità”.
Per la riforma di tale sentenza, in quanto affetta da motivazione apparente e contraddittoria, è stato proposto appello.  


La motivazione del Consiglio di Stato

Il Collegio osserva che il provvedimento è motivato con riferimento “al mancato utilizzo della rimessa dichiarata all’atto della domanda di partecipazione per l’assegnazione della licenza N.C.C.”, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 3 e 11 L. 15/1/1992 n. 21, recante Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ma anche in considerazione della natura di servizio locale del N.C.C., da rimessa e destinato a un’utenza specifica e non indifferenziata.

Il vincolo di territorialità è conforme al consolidato orientamento secondo il quale il servizio ha necessariamente una dimensione locale (seppure estesa alla Provincia, piuttosto che limitata allo stretto ambito comunale), che impone debba essere preservato il vincolo con la comunità di riferimento.

L’effettuazione di prestazioni al di fuori dell’ambito provinciale, e anche regionale, determina un vulnus al criterio della territorialità, sanzionabile con la revoca, in quanto idonea a dimostrare il sostanziale abbandono del territorio di riferimento, mediante la continuativa prestazione del servizio in ambito extraterritoriale.

Nel richiamare la propria precedente giurisprudenza, il Consiglio di Stato ribadisce che l’attività di N.C.C. è diretta a soddisfare le esigenze di trasporto delle comunità alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione; ne deriva che l’attività non può essere tesa a soddisfare indistintamente la richiesta di prestazioni di trasporto su tutto il territorio nazionale, visto che finirebbe per concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e rimane insoddisfatta.

Il collegamento stabile con il territorio costituisce, quindi, elemento essenziale per il servizio di noleggio con conducente; infatti, la sentenza della Consulta 26/3/2020, n. 56 si è limitata a escludere che, tra un servizio e l’altro, l’esercente l’attività di N.C.C. debba fare ritorno nella rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale.

La giurisprudenza costante ritiene che deve essere conservato il vincolo territoriale con la comunità di riferimento, senza che l’esercente il servizio possa soddisfare indistintamente richieste di prestazioni sull’intero territorio nazionale.

In conclusione, ritenuti infondati tutti i motivi, l’appello è stato respinto. 

 


 


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