La Rivista del Sindaco


Irap imponibile per le attività di sgombero neve

Lavori Pubblici
di La Posta del Sindaco
18 Ottobre 2018

Il lavoro occasionale di un agricoltore, svolto per un Comune, allo scopo di sgomberare la neve dalle strade e zone del territorio, risulta imponibile ai fini dell'Irap. Questo è vero, anche se l'agricoltore utilizza il mezzo per lo sgombero anche nell'attività di lavoro agricolo quotidiano, che invece è esente dall'Irap. Infatti, grazie alla legge 208/2015, è dal 2016 che l'attività agricola in senso proprio non è più soggetta all'Irap.

Un imprenditore agricolo, titolare di un allevamento bovino impiegato anche come agriturismo,  ha sottoposto il suo dubbio riguardo questa questione, e la precisazione è arrivata dall'Agenzia delle Entrate, in risposta (n. 23) al suo interpello, sottoposto nei giorni scorsi. Oltre alla sua attività regolare, l'agricoltore ha svolto occasionali lavori di sgombero neve per il comune di appartenenza, svolgendole grazie a un mezzo che utilizza quotidianamente per la coltivazione. Il trattore è stato modificato, con l'aggiunta di una pala spazzaneve e un apposito meccanismo per spargere sale e ghiaia sulla strada ripulita.

La richiesta dell'agricoltore era semplice: i compensi ottenuti dal comune per la svolta attività di sgombero sono o meno soggetti all'Irap? L'istante ha ritenuto la natura occasionale delle prestazione sufficiente a far decadere il concetto di autonoma organizzazione, portando all'esclusione del pagamento del tributo. L'Agenzia delle Entrate è stata di tutt'altro parere, sottolineando quanto riportato nell'articolo 2135, comma 3 del codice civile, in cui si specifica che alle attività agricole sono connesse anche le attività "dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzatura o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola", se esercitate dallo stesso imprenditore.

Stando  questa dichiarazione, sulle imposte dirette, si applica l'articolo 56-bis, comma 3 del Tuir, in cui è prevista una tassa a coefficiente forfettario del 25%. L'Agenzia aveva già dichiarato l'imponibilità dell'aliquota ordinaria delle attività connesse, riguardante l'Irap, attraverso la circolare 20/2016. Anche in risposta all'interpello dell'agricoltore, si è fatto fede all'orientamento stabilito: i compensi ricevuti dal comune riguardanti le attività di sgombero, sono soggette alla tassazione Irap. Questa risposta aiuta anche a chiarire le modalità di applicazione della deduzione forfettaria (prevista nel DLgs 446/1997, articolo 11, comma 4-bis), per quanto riguarda le attività di agriturismo. In caso un imprenditore svolga sia attività agricole che attività diverse, lo sgravio viene sempre rapportato in base a queste ultime.

 


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