Il 30 settembre è una data cruciale che ha sollevato molti interrogativi riguardo le società partecipate, trattandosi del termine ultimo per la fase di revisione straordinaria (secondo l'articolo 24 del DLgs 175/2016). Siamo in una nuova fase che ancora presenta diversi punti incerti.
In primo luogo, nonostante sia chiara l'opportunità data alle PA di rendere conto del proprio operato, è evidente la mancanza di un esplicito obbligo di rendicontazione per la revisione straordinaria, al contrario di quella ordinaria (con l'articolo 20, comma 4). Inoltre non è chiaro come sarà possibile incominciare la razionalizzazione periodica (come da articolo 20) senza considerare i risultati conseguiti con la revisione straordinaria. Allo stesso tempo, è ovvio pensare che la corte dei Conti e la Struttura di monitoraggio del Ministero Economia e Finanza vogliano conoscere le conclusioni dei piani a loro inviati.
Un primo ostacolo è il dettato l'articolo 26, comma 11, in cui si stabilisce che "la razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 2017". Come si può evitare la confusione di date, se in pratica ci si riferisce a una data in cui il piano per la revisione straordinaria era in corso e non a una seguente alla sua conclusione, scelta che ovviamente ha poco senso. Sarebbe inoltre opportuno racchiudere in un solo documento il rendiconto del piano straordinario e la razionalizzazione ordinaria. In questo modo, si potrebbe giungere a una semplificazione dell'iter di approvazione, oltre a evidenziare lo stato di realizzazione dei progetti della partecipata.
Un altro punto che sarebbe da discutere riguarda l'irrevocabilità del recesso dell'ex articolo 24, comma 5. Con il recesso di questo, le società interessate rischiano di essere messe in difficoltà, perché costrette a un esborso verso il recedente che ha deciso di ritirarsi, limitando ancora di più il concreto controllo sull'azienda da cui si vuole uscire, da parte del socio che conferma la sua richiesta di liquidazione della quota di partecipazione alle assemblee.
Infine, è ormai chiaro che seppur riferito alle partecipazioni dirette e indirette, il piano non si può applicare alle partecipazioni di secondo livello, quelle in cui l'ente pubblico non presenzia alle assemblee. Molti sono quindi i dubbi che coinvolgono questo piano straordinario, la cui stesura inizia a mostrare diverse falle e problematiche, che potrebbero portare a diverse difficoltà di gestione delle partecipate, da parte degli enti locali.
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