Di cosa si tratta
L’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito definitivamente nella Legge n. 233/2021, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Il rafforzamento mira a consentire agli enti di assumere personale non dirigenziale, con contratti da tempo determinato, facendo ricorso a risorse proprie di bilancio. Il personale oggetto delle previsioni del D.L. 152/2021 deve essere in possesso di specifiche professionalità necessarie per l’attuazione dei progetti PNRR.
Si tratta di una possibilità complementare rispetto alle assunzioni a tempo determinato previste a valere sulle risorse del PNRR, disciplinate dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e le cui modalità di rendicontazione sono state esplicitate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4/2022.
Chi: Enti interessati
Sono interessati tutti i Comuni, inclusi quelli strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del TUEL. Per queste ultime amministrazioni è necessaria la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL, istituita presso il Ministero dell'interno, cui sono affidati compiti di controllo e supporto alle decisioni ministeriali con riguardo agli enti dissestati e agli enti strutturalmente deficitari. La Commissione per la stabilità finanziaria deve concludere le verifiche entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai Comuni interessati.
L’istanza per l’approvazione delle assunzioni a tempo determinato in attuazione di progetti PNRR, elaborata secondo lo schema allegato alla circolare n. 11/2022 del Ministero dell’Interno, dovrà essere corredata:
Quanto: durata dei contratti
La durata dei contratti può essere superiore a 36 mesi anche se non possono superare il 31 dicembre 2026 che costituisce il termine entro il quale i progetti PNRR dovranno essere conclusi.
Sostenibilità finanziaria della spesa
Considerato che si tratta di spazi assunzionali che utilizzano risorse proprie dei bilanci dei Comuni, aggiuntive alle spese di personale rendicontabili sui progetti PNRR, per questo tipo di assunzioni viene mutuato il principio della sostenibilità finanziaria della spesa, già utilizzato dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 per il calcolo delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato.
In particolare, le assunzioni a tempo determinato aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, per essere utilizzate per l’attuazione dei progetti PNRR, possono essere effettuate per un valore non superiore ad una percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
La percentuale è distinta per fascia demografica secondo la seguente tabella:
Fascia demografica (abitanti) |
Percentuale |
1.500.00 abitanti e oltre |
0,25% |
250.000 - 1.499.999 |
0,30% |
60.000 - 249.999 |
0,50% |
10.000 - 59.999 |
1,0% |
5.000 - 9.999 |
1,6% |
3.000 - 4.999 |
1,8% |
2.000 - 2.999 |
2,4% |
1.000 - 1.999 |
2,9% |
Meno di 1.000 abitanti |
3,5% |
Condizioni e deroghe
I contratti a tempo determinato devono riguardare professionalità funzionali all’attuazione dei progetti PNRR in cui il Comune è coinvolto.
Le assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e consentite in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) e agli obblighi di riduzione di spesa previsti per gli enti dissestati (art. 259, comma 6, del TUEL).
La spesa di personale derivante da queste assunzioni a tempo determinato non rileva ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato per cui non entra nel valore della spesa di personale da considerare ai fini del calcolo della sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni a tempo indeterminato, secondo la previsione dell’art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 20.3.2020. Inoltre, non rileva ai fini del rispetto del limite ordinamentale alla spesa di personale (art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006). Tali deroghe sono valide anche nell’ipotesi di applicazione del regime dello "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (si tratta dell’ipotesi in cui, sulla base di una convenzione, la prestazione lavorativa di un dipendente viene suddivisa tra due amministrazioni nell’ambito di un unico contratto di lavoro).
Le assunzioni possono essere effettuate anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché nel caso di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche; in questo modo vengono derogate alcune condizioni che, invece, sono valide per le restanti assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato. Si tratta, peraltro, di una deroga che interessa anche le assunzioni a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, anche se in questi ultimi casi rimangono fermi i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Valorizzazione delle competenze acquisite
Le amministrazioni possono valorizzare le esperienze acquisite nell’ambito dei contratti a tempo determinato consentiti dall’art. 31-bis del D.L. 152/2021, in funzione dei progetti PNRR, prevedendo nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
Formazione di elenchi di idonei
L’art. 31-bis del D.L. n. 152/2011, nel consentire il ricorso all’art.3-bis del D.L. n. 80/2021, rende possibile una gestione in forma aggregata delle procedure di selezione attraverso la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli delle amministrazioni per vari profili professionali. Le procedure idoneative funzionali alla gestione di elenchi da cui attingere possono essere attivate anche in deroga ai fabbisogni di personale.
La gestione in forma aggregata da parte di più enti implica che tra gli stessi debba essere stipulata una apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione delle procedure di selezione.
Si ricorda che le procedure idoneative, introdotte dal citato art. 3-bis del D.L. 80/2021, consentono la velocizzazione delle procedure assunzionali e hanno una valenza generale, essendo applicabili alle assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche per profili dirigenziali, e sono indipendenti dai progetti PNRR.
Supporto agli enti locali nel reclutamento di personale
Il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali funzionali ai progetti finanziati dal PNRR sono oggetto del Piano formativo di webinar specialistici organizzato da Halley con l’obiettivo di fornire utili e concrete indicazioni operative alle amministrazioni interessate ad assunzioni con risorse proprie o con risorse a valere sui progetti PNRR.
Articolo di Angelo Maria Savazzi
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