Con il messaggio 20 giugno 2025, n. 1966, l’INPS ha comunicato che con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, la quattordicesima (somma aggiuntiva). Il beneficio era già previsto dal D.L. 2 luglio 2007 n. 81 art. 5 comma 1 (convertito nella L. 127/2007). Con la legge di bilancio 2007 (L. 232 del 11 dicembre 2016 art. 1 comma 187) è stata poi allargata la platea dei beneficiari con l’innalzamento dei limiti di reddito e l’aumento degli importi aggiuntivi a chi già godeva della prestazione.
La corresponsione di questa somma aggiuntiva viene effettuata d’ufficio per i pensionati per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
Inoltre, l'INPS precisa che il diritto al beneficio viene preso in considerazione anche in base al reddito annuo del richiedente: tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella presente nel sopracitato messaggio.
La quattordicesima mensilità 2025 spetta ai pensionati che:
Per il calcolo della quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale, non di quello del nucleo familiare.
I pensionati che compiono 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025 riceveranno la quattordicesima con la pensione di dicembre 2025.
L’importo della quattordicesima varia in base a:
Come detto, la quattordicesima per i pensionati viene erogata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati reddituali disponibili (modelli RED). Tuttavia, può capitare che non venga corrisposta anche a chi ne avrebbe diritto. In questo caso, gli stessi pensionati che ritengono di averne diritto, devono presentare l’apposita domanda di ricostituzione online, attraverso un servizio dedicato del portale dell’INPS a cui si accede con il proprio spid dal seguente link oppure rivolgendosi ad un Patronato.
Più in dettaglio, la somma aggiuntiva, o quattordicesima, per i pensionati nel 2025:
Si tiene conto del reddito individuale complessivo annuo, incluso quello da pensione, per determinare se si rientra nei limiti di reddito che danno diritto alla quattordicesima.
Gli importi variano in base agli anni di contributi versati, con importi più alti per chi ha versato più anni.
Ci sono importi differenti per chi è stato lavoratore dipendente o autonomo.
Gli importi possono variare da 336 euro a 655 euro, a seconda degli anni di contributi e della tipologia di lavoro.
In caso di superamento del limite di reddito, la somma aggiuntiva viene corrisposta in misura parziale, fino al raggiungimento del limite incrementato.
Esempi di calcolo:
Si riceverà una somma aggiuntiva di 437 euro se il reddito rientra nei limiti.
Si potrà ricevere fino a 655 euro, sempre se il reddito rientra nei limiti.
Gli importi e i limiti reddituali sono leggermente diversi, con importi che possono essere di 336 o 420 euro.
È possibile richiedere la quattordicesima anche per anni precedenti a quello attuale, purché entro il limite di prescrizione di 5 anni.
Esiste anche la possibilità di richiedere la quattordicesima “ridotta” per quei casi in cui il reddito personale supera il limite ma sia comunque inferiore al reddito incrementato degli importi degli aumenti; in questi casi l’aumento sarà erogato in misura tale da non superare quest’ultima soglia.
È bene ricordare che la quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dell’incremento delle maggiorazioni sociali per l’importo di € 156,00.
Infine, per chi compie 64 anni nel corso dell’anno corrente, l’importo viene rapportato dal mese del compimento dell’età.
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