La Rivista del Sindaco


Imposta di soggiorno: nuovo modello di dichiarazione

Approfondimenti
di Gavioli Federico
07 Giugno 2022

Modalità e termini di presentazione

 

Cosa  
Il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno è stato approvato con il decreto del 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 110, del 12 maggio 2022.

Imposta di soggiorno: quadro normativo
L’imposta in argomento, ricordiamo, è stata istituita, in prima battuta, dal D.L. n. 78/2010, il quale ha introdotto un “contributo di soggiorno” a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
In seguito, l’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, aveva previsto che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potessero istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per notte di soggiorno.
L’istituzione dell’imposta di soggiorno deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale e con lo stesso atto deve essere adottato anche il relativo regolamento.
Nel caso di adozione a livello di Unione, pur non essendo espressamente prevista la traslazione dei poteri regolamentari ai relativi organi, va sottolineato che la previsione normativa classifica esplicitamente l’Unione come soggetto attivo, trovando un logico presupposto nell’opportunità di determinare il prelievo in un contesto di area più vasta, nonché nell’economia di scala ottenibile sotto il profilo della gestione, che l’Unione è in grado di garantire rispetto all’agire del singolo Comune, specie se di piccole dimensioni.
Con l’imposta di soggiorno, istituita secondo i principi del Federalismo fiscale municipale, il legislatore stabilisce che il tributo dovrà essere applicato secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo corrisposto dall’utente alle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di:

  •             turismo, compresi gli interventi a sostegno delle strutture ricettive;
  •             Manutenzione delle strutture;
  •             fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L’imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
La disposizione prevede, inoltre, che rimane ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).
Il tributo relativo all’imposta di soggiorno deve essere applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo corrisposto alle strutture ricettive; la misura dell’imposta può essere determinata fino ad un massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
E’ di rilevante importanza sottolineare che la norma in esame riconosce la piena applicabilità dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che di conseguenza, rappresenta anche nel federalismo fiscale municipale, come definitivamente previsto all’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, la generale norma di riferimento della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni. 
Tale disposizione stabilisce che gli enti “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
È opportuno precisare,  a tal proposito,  che la facoltà di introdurre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché quella di prevedere riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, già rientravano nella previsione generale del citato articolo 52 che consente agli enti locali di apportare modifiche regolamentari;  l’unico ampliamento concesso  è riconosciuto  al comma 3, dell’articolo 4, ove viene precisato che è consentita la possibilità di  attribuire agli stessi enti locali il potere di riconoscere esenzioni.
Detta facoltà, infatti, influenzando la fattispecie imponibile e la soggettività passiva, è sottratta all’autonomia regolamentare degli enti locali e, in osservanza del principio della riserva relativa di legge, di cui all’articolo 23 della Costituzione, può essere esercitata solo dove espressamente prevista da una legge.

Le recenti modifiche all’imposta di soggiorno
L’art. 1, comma 1129, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che anche il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dello stesso art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1, del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo 10 euro per notte di soggiorno.
I commi 3 e 4, dell’art. 180, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) novellano alcune disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (quest'ultimo previsto per Roma capitale).
La disposizione di cui al comma 5-ter,  dell’art. 4,  del decreto-legge n. 50 del 2017,  già qualifica il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, quando la locazione risponde ai requisiti della locazione breve di cui al comma 1,  dell’art. 4 medesimo. Novellando tale comma 5-ter, il comma 4 dell’art. 180, del decreto “Rilancio”, riconosce al soggetto responsabile del pagamento del tributo, il diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Il comma 3, art. 180 del D.L. 34/2020, introducendo un nuovo comma 1-bis, all’art. 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Inoltre, le novelle, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, pongono in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
I medesimi commi 3 e 4, dell’art. 180, del decreto “Rilancio”, recano poi la disciplina sanzionatoria, valida per le strutture turistiche ricettive e per le locazioni brevi:

  •             in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
  •             in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Per effetto dei commi 3 e 4, del citato art. 180 del decreto “Rilancio”, quindi, vengono così allineate le distinte discipline per le locazioni brevi e per le strutture ricettive.
Sull’argomento si segnala che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 38/2021, prendendo le distanze da altre sezioni della Corte dei conti e conformandosi così ai principi sanciti dalla Cassazione penale con le recenti sentenze n. 30227/2020 e n. 36317/2020, ha affermato, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), che i  gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili, non potendosi più imputare loro alcuna condotta di omesso versamento di denaro pubblico, ma soltanto l'inadempimento di un obbligo tributario.

Modalità operative per la compilazione della nuova dichiarazione
Il nuovo modello di dichiarazione per l’imposta di soggiorno, allegato al D.M. 29 aprile 2022,  deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Nel modello dichiarativo è previsto che l’utente visualizzi una nuova schermata concernente il riquadro denominato “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”,

 

Tale riquadro è accessibile solo nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa da un intermediario e, pertanto, sia stata selezionata tale opzione nel campo “Tipo dichiarante” del riquadro iniziale.
Si ricorda che l’intermediario è individuato, come sopra chiarito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In particolare, il campo “Codice fiscale intermediario” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente. Non è obbligatorio, invece, compilare il campo “Numero di iscrizione all’albo del CAF”.

Termini di presentazione della nuova dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e, limitatamente all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Il campo TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE deve essere sempre compilato: in caso contrario la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
Il sistema propone le seguenti opzioni:

 “Nuova dichiarazione”;

 “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla”.

L’utente deve selezionare la voce “Nuova dichiarazione” nel caso di prima compilazione della dichiarazione. Qualora si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del gestore/mediatore della struttura ricettiva e dello stesso codice catastale del Comune) non sarà possibile compilare la dichiarazione e il sistema avvisa conseguentemente l’utente.

Il riquadro “INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE” comprende i campi relativi ai dati identificativi del Comune in cui sono situate le strutture ricettive e del dichiarante.

In particolare, i campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del Comune” devono essere sempre compilati, in caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente.

I versamenti da indicare

Dopo aver selezionato il pulsante “Conferma”, appare Il riquadro “VERSAMENTI”:

In particolare, tale riquadro deve essere sempre compilato seguendo le informazioni fornite:

 il campo “Estremi del/dei versamento/i” non deve essere obbligatoriamente compilato. Nel campo possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione;

 il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al Comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006. Nel caso in cui il dichiarante compila una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

Articolo di Federico Gavioli


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