La Rivista del Sindaco


Le modifiche del d.l. 68/2022 al Codice della strada: novità e loro applicazione I

13/09/2022 Approfondimenti
Parte I: artt. 7-123 Codice della strada

La conversione in legge 5 agosto 2022, n. 108 del decreto legge 68/2022 (decreto Infrastrutture) ha sancito la definitiva entrata in vigore di una ampia serie di modifiche al Codice della Strada.

Gli articoli del CdS modificati dal d.l. n. 68/2022
Art. 7      –   Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Art. 24    –   Pertinenze delle strade.
Art. 47    –   Classificazione dei veicoli.
Art. 50    –   Velocipedi.
Art. 61    –   Sagoma limite.
Art. 97    –   Circolazione dei ciclomotori.
Art. 110  –   Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
Art. 114  –   Circolazione su strada delle macchine operatrici.
Art. 116  –   Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.
Art. 117  –   Limitazioni nella guida.
Art. 120 – Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita.
Art. 121  –   Esame di idoneità.
Art. 123  –   Autoscuole.
Art. 126  –   Durata e conferma della validità della patente di guida.
Art. 167  –   Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi.
Art. 190  –   Comportamento dei pedoni.
Art. 203  –   Ricorso al prefetto.

Gli articoli del CdS aggiunti dal d.l. n. 68/2022
Art. 198-bis – Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni

La complessità e articolazione delle novità introdotte hanno reso necessaria l’emanazione di due circolari interpretative ed una lettera di chiarimenti da parte del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, rispettivamente la n. 300/STRAD/2/0000022588.U/2022 del 6 luglio 2022, n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022 e n. 10797 del 25 agosto 2022.
Il presente contributo analizzerà le novità introdotte dall’art. 7 del D.L. 68/2022 agli articoli da 7 a 123 del codice della strada. Le ulteriori novità al CdS, con particolare riferimento agli articoli da 126 a 203 saranno oggetto del prossimo approfondimento. Nel testo degli articoli in esame, si riporta la disposizione modificata, con l’inserimento in grassetto delle novità.

Art. 7, CdS: le Z.T.L. a pagamento
Con la modifica dell’art. 7, comma 9, si è stabilito che le tipologie di comuni che possono subordinare l’ingresso nelle Z.T.L. al pagamento di una somma saranno individuate con apposito futuro decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Cosa fare, quindi, da ora e fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale? Il Ministero delle infrastrutture, con la circolare 10797, ha specificato che, nelle more dell’emanazione del decreto di individuazione delle tipologie di comuni di cui al comma 9, dell’articolo 7, CdS, da adottarsi, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge n. 68/2022, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 108/2022 (e, quindi, entro il 3 dicembre 2022), restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati dalle Amministrazione comunali in materia di tariffazione degli accessi nelle ZTL, disposti in attuazione della direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 21 luglio 1997, n. 3816, con la conseguenza che, nel presente transitorio, non dovranno essere modificate le tariffe già stabilite. Chiaramente, nel medesimo attuale periodo transitorio, non potranno essere istituite nuove ZTL a pagamento, né assoggettate al pagamento ZTL esistenti.
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Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali
(commi 1 – 8 omissis)
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi
(commi 9-bis – 15-bis omissis)

Art. 24, CdS: stazioni di ricarica veicoli elettrici
Le modifiche apportate all'articolo 24 hanno lo scopo di adeguare le norme relative alle pertinenze stradali per lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso l'installazione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Con il riconoscimento dei manufatti per la ricarica dei veicoli quali pertinenze di servizio, potranno trovare applicazione le sanzioni previste dallo stesso articolo 24 per aver installato stazioni di ricarica senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
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Art. 24. Pertinenze delle strade
(commi 1 – 3 omissis)
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree per la ricarica dei veicoli, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti, e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni e delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
(commi 6 – 8 omissis)

Art. 47, CdS: nuova classificazione veicoli Cat. L
Attraverso la modifica dell'articolo 47, si è voluta allineare la norma italiana al Regolamento UE n. 168/2013 del 15 gennaio 2013, recante disposizioni sull'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Tale modifica non comporta particolari ripercussioni sulle norme in vigore, perché la classificazione dei veicoli in argomento era già contenuta nel citato Regolamento 168/2013, che è direttamente applicabile in Italia.
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Art. 47. Classificazione dei veicoli
(comma 1 omissis)
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

  • categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
  • categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
  • categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;
  • categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;
  • categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocitò massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
  • categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
  • categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
    (lettere b) – d) omissis) 

Art. 50, CdS: velocipedi per trasporto merci e a pedalata assistita
Con la modifica del comma 1 si prevede che i velocipedi adibiti al trasporto di merci possano avere una potenza maggiore rispetto a quelli normalmente utilizzati per il trasporto di persone. Con il comma 2, si disciplinano i velocipedi adibiti al trasporto di merci, che devono essere muniti di un piano di carico con specifiche caratteristiche (aperto o chiuso, approssimativamente piano e orizzontale) e dimensioni (lunghezza per larghezza uguale o superiore a 0,3 rispetto alla lunghezza e larghezza del veicolo). A titolo esemplificativo: se un velocipede è lungo 100 cm, il piano di carico deve essere lungo almeno 30 cm. Il velocipede che non risponda alle caratteristiche o dimensioni anzidette, non può essere ritenuto come adibito al trasporto di merci e, di conseguenza, non potrà avere potenza superiore a 0,25 KW.
Inoltre, sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis prevede che i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più caratteristiche o prescrizioni, indicate nel comma 1, siano considerati ciclomotori, rimandando, tuttavia, alla disciplina dell'articolo 97, CdS. Lo specifico richiamo alla disciplina dell'articolo 97 porta a ritenere che, contrariamente a quanto si era indicato sino ad oggi, ora la circolazione con un velocipede a pedalata assistita, non rispondente alle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, possa essere sanzionata solo ai sensi dello stesso articolo 97.
Si ritiene necessario fare alcune precisazioni: secondo la formulazione del comma 1, infatti, le caratteristiche e le prescrizioni da rispettare sono riferite all'ipotesi in cui il motore abbia potenza superiore a quella prevista, o in cui il motore, pur continuando ad essere di ausilio alla pedala, non riduca progressivamente l'alimentazione o non si interrompa quando si superano i 25 km/h o quando si smette di pedalare.
Invece, l'ipotesi del velocipede a pedalata assistita con motore elettrico che non sia ausiliario alla pedalata, e quindi sia capace di funzionare autonomamente facendo muovere la bicicletta anche senza pedalare, si ritiene che debba essere preso in considerazione solo ai fini dell'equiparazione di tali veicoli ai velocipedi a propulsione muscolare, ai sensi dell'articolo 50. Di conseguenza, in questi casi non troverà applicazione solo l'articolo 97, ma anche gli articoli 116, 171 e 193, codice della strada.
Il comma 2-ter introduce una specifica sanzione nei confronti di chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h. Si tratta, quindi, dei velocipedi che hanno un motore elettrico che non interrompe l'alimentazione una volta raggiunta la suddetta velocità. La condotta sanzionata prescinde dalla circolazione su strada, pertanto non riguarda il conducente che circola con il veicolo con tali caratteristiche, che quindi risponderà della violazione di cui all'articolo 97.
Il secondo periodo del comma 2-ter, introduce una specifica sanzione nei confronti di chi effettua modifiche sui velocipedi a pedalata assistita al fine di aumentarne la velocità oltre i 25 km/h o aumentarne la potenza nominale continua del motore elettrico.
Si tratta di violazioni che possono essere applicate a chiunque esegua le modifiche, quindi non solo al conducente o al proprietario ma anche, ad esempio, al meccanico. Anche per questa ipotesi, l'applicazione della sanzione prescinde dalla circolazione del veicolo su strada essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della stessa, la sola operazione di modifica. In caso di circolazione, la violazione può concorrere con quella di cui all'articolo 97 nei confronti del conducente.
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Art. 50. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, o di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084,00 a euro 4.339,00. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845,00 ad euro 3.382,00 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

 Art. 61, CdS: sagoma limite
Con la modifica dell'articolo 61, comma 1, lettera c), si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano superare la lunghezza totale prevista dallo stesso articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici devono comunque rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le cabine allungate, l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici, invece, non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono essere installati sui veicoli, a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee.
È previsto, inoltre, che questi dispositivi debbano essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale, o in presenza di utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) quando la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. In mancanza, si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61.
Si segnala, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici. Pur non essendo espressamente previsto nell’articolo 61, le disposizioni in esso contenute devono armonizzarsi con le norme UE che si sono via via succedute.
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Art. 61. Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) omissis
b) omissis
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.
(commi 2-7 omissis)

Art. 97, CdS: cambio di residenza per gli intestatari dei ciclomotori
Attraverso la modifica dell'articolo 97, la disciplina riguardante il cambio di residenza o di sede dei soggetti intestatari di ciclomotori viene semplificata e resa coerente con quella già esistente riguardante i restanti veicoli soggetti ad immatricolazione. Infatti, anche in questo caso, si tratta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e non del documento di circolazione, per il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non dovrà emettere il tagliando adesivo da applicare sul documento. Pertanto, la residenza o la sede dell'intestatario del ciclomotore dovrà essere sempre verificata attraverso la Banca dati della Motorizzazione. Tuttavia, contrariamente alla disciplina appena richiamata contenuta nell'articolo 94, CdS, l'articolo 97 non prevede alcuna sanzione in caso di mancato aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli per trasferimento di residenza o sede.
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Art. 97. Circolazione dei ciclomotori
(commi 1 – 2 omissis)
3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.
(commi 4 – 14 omissis)

Art. 116, CdS: patenti speciali
Attraverso la modifica del comma 4, si estende la possibilità, prima non prevista, di conseguire la patente speciale anche per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE. Con la modifica del comma 11, invece, si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE.
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Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli motore
(commi 1 – 3 omissis)
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
(commi 5 – 10 omissis)
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
(commi 12 – 18 omissis)

Art. 117, CdS: limitazioni nella guida di veicoli elettrici e ibridi PLUG-IN
L’articolo 117, che disciplina le limitazioni nella guida per i soggetti neo-patentati, introduce un nuovo parametro relativo ai veicoli di nuova generazione, elettrici o ibridi plug-in, che possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B, chiarendo, in particolare, che, nei confronti dei veicoli elettrici o plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della cat. M1, che trova, invece, applicazione solo per i veicoli con motore termico.
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Art. 117. Limitazioni nella guida
(commi 1 – 2 omissis)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
(commi 3 – 5 omissis)

Art. 120, CdS: interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
Con la modifica dell'articolo 120, è stato introdotto il comma 6-bis, con il quale si interviene prevedendo misure interdittive nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1: delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) e 75-bis, comma 1, lettera f) del testo unico sugli stupefacenti, persone alle quali è applicata per la seconda volta una sentenza di condanna per omicidio colposo.
Nei confronti dei soggetti sopra indicati potrà essere emesso un provvedimento che vieti la conduzione dei velocipedi a pedalata assistita. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui le condizioni soggettive indicate nel comma 1 siano intervenute dopo il rilascio della patente di guida, con il provvedimento di revoca emanato dal Prefetto, sia possibile disporre anche il divieto di condurre i velocipedi a pedalata assistita.
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Art. 120. Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma
(commi 2 – 6 omissis)
6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al d.p.r. n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 7.000,00 ed è disposta la confisca del mezzo.

Art. 123, CdS: autoscuole
Il comma 7 dell’articolo 123 prevede ora la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire la patente di categoria A2 o A senza sostenere gli esami di guida. Invece, per quanto riguarda l’avvio dell’attività di autoscuola, la modifica del comma 7-bis prevede la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'avvio dell'attività: la segnalazione va effettuata allo sportello unico istituito presso il Comune in cui ha sede l'autoscuola stessa, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 241/1990, il quale prevede che l'inizio dell'attività sia subordinato alla verifica della presenza dei requisiti previsti, di cui lo sportello unico dà notizia al richiedente.
Nel controllo dell’attività di autoscuola sarà necessario verificare sia la documentazione che attesti la presentazione della SCIA, ma, soprattutto, che il titolare esibisca la comunicazione dello sportello unico che attesti la regolarità della richiesta di avvio dell'attività.
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Art. 123. Autoscuole
(commi 1 – 6 omissis)
7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7.
(commi 8 – 13 omissis)

Domani, 14 settembre 2022, completeremo l’analisi delle ulteriori modifiche agli articoli 126, 167, 190, 203 del CdS, unitamente alle novità introdotte dal nuovo articolo 198-bis sulle condizioni e modalità operative relative alla possibilità di unificazione delle violazioni.

Articolo di Marco Massavelli


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