La Rivista del Sindaco


Gli interventi del PNRR oggetto di cofinanziamento – Parte I

Gestione e rendicontazione: il Fondo Opere Indifferibili
Studi e Ricerche
di Barbero Matteo
14 Settembre 2023

Nell’ambito della gestione del PNRR particolari problematiche si pongono rispetto agli interventi oggetto di cofinanziamento. Nel presente e nel successivo contributo forniamo qualche utile indicazione partendo dalla normativa e (laddove presenti) dalle indicazioni fornite dalle amministrazioni responsabili delle diverse misure.

Inquadramento
È naturalmente possibile che i soggetti attuatori di interventi PNRR decidano di cofinanziare con risorse proprie gli interventi sui quali hanno ottenuto un contributo, ovvero che riescano ad ottenere altri contributi a valere sullo stesso intervento. 
Ciò che è vietato è il doppio finanziamento, ovvero che una stessa spesa/costo sia rendicontata a diversi soggetti eroganti. Ma quando si tratta di fonti di finanziamento complementari tale divieto ovviamente non si applica. Altrettanto ovvio è che ciascuna fonte di finanziamento dovrà seguire le regole sue proprie, sia in termini contabili che di rendicontazione. In questo contesto, una casistica peculiare e diffusa di cofinanziamento è quella del Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.), per il quale sono necessarie ulteriori specifiche. 

La Faq n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato
In base alle prime, informali indicazioni si riteneva che, in caso di cofinanziamento del progetto non fosse necessario suddividere la spesa annualmente in proporzione alle fonti di finanziamento ma fosse sufficiente assicurare la copertura delle spese di finanziamento fin dall’attivazione del primo impegno con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento.
La Faq RGS n. 2 ha però modificato il quadro, chiarendo che i cofinanziamenti devono essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. 
L’importo del cofinanziamento, quindi, deve essere definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l'indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo / contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti / provvedimenti di riconduzione, relazioni, etc.).
Il rapporto fra finanziamento PNRR e cofinanziamento indicato nella proposta progettuale può variare nello sviluppo progettuale (sia perché il cofinanziamento aumenta sia perché si riduce), ma tale evenienza deve essere comunicata all’amministrazione responsabile che dovrà approvarla. 
La percentuale da considerare, quindi, è quella in vigore al momento della rendicontazione, per cui se la variazione è stata approvata ed è stata effettuata la modifica su ReGiS la percentuale sarà quella variata. È ragionevole che il quadro complessivo del cofinanziamento sia definito una volta per tutte e prima dell’avvio della gara (non sono immaginabili più variazioni in corsa).
La necessità di mantenere la ripartizione in sede di rendicontazione ha impatto sulla gestione del bilancio poiché occorre registrare i movimenti contabili su capitoli (o articoli) diversi (quelli PNRR e quelli di cofinanziamento).

Cofinanziamenti e ReGiS
In caso di interventi cofinanziati, su ReGiS si rendiconta solo il finanziamento PNRR ma si monitora l’intero investimento. 
Come chiarito da diverse Faq (si veda, ad esempio, la n. 3 riportata alla lett. D nella circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari territoriali n. 94 dell’8 agosto 2023) i Soggetti Attuatori devono portare a rendiconto esclusivamente le spese a valere sul PNRR; tuttavia, sul sistema informativo ReGiS il progetto deve essere monitorato nella sua interezza, pertanto nella sezione “Gestione spese” della tile “Anagrafica di progetto” andrà caricata tutta la documentazione relativa ai pagamenti, anche quella cofinanziata da altre risorse non PNRR. Inoltre, la medesima Faq specifica che, ai fini della corretta imputazione delle risorse PNRR, in caso di cofinanziamento, sarà necessario inserire nel campo “Importo totale pagamento” l’importo totale della spesa sostenuta, mentre nel campo “Importo richiesto” la relativa quota a valere sul PNRR. 
In questo ambito, occorre menzionare anche la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 19 del 27 aprile 2023 che, per migliorare e rendere più spedita ed efficiente l’alimentazione di ReGiS, ha puntato ad una sua declinazione in chiave di maggiore sussidiarietà. In altri termini, sono state previste nuove funzionalità finalizzate a rendere i soggetti attuatori maggiormente autonomi nella gestione operativa dell’applicativo, affrancandoli almeno in parte dalla dipendenza dalle amministrazioni responsabili. Fra queste, si segnalano qui quella relativa alla modifica del quadro finanziario. Nella tile “Anagrafica Progetto” è stata inserita la richiesta relativa a “Lista Richieste Modifica Quadro Finanziario”: attraverso questa form il soggetto attuatore può richiedere la modifica del quadro finanziario di un progetto attraverso la modifica o aggiunta di altre fonti di finanziamento e la modifica degli importi del finanziamento PNRR (contrassegnato su ReGiS dall’acronimo rrf) solo per determinati Cup. Tale funzionalità è molto utile laddove sia necessario modificare gli importi dei cofinanziamenti, mentre restano in capo alle amministrazioni responsabili la gestione delle quote rrf e anche quella del Fondo Opere Indifferibili. A questo proposito, l’aggiornamento del F.O.I. su ReGiS verrà effettuato per ciascun semestre dopo l’emanazione dei decreti di assegnazione definitiva.

Il Fondo Opere Indifferibili
Il F.O.I. nasce per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. Esso copre esclusivamente i maggiori costi riguardanti la voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. 
Il F.O.I. rappresenta a tutti gli effetti un cofinanziamento (anche su ReGiS), per cui come tale deve essere considerato, anche se presenta alcune peculiarità rispetto alle altre possibili fonti proprio in virtù dell’anzidetto vincolo di destinazione. Esso quindi, nel quadro economico può essere applicato unicamente alla voce di spesa relativa ai lavori (o a talune specifiche voci rientranti tra le somme a disposizione laddove, per espressa previsione normativa (primaria o secondaria), le stesse debbano necessariamente essere determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara nell’ipotesi in cui il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali) e non ad altre voci di spesa (ad es. la progettazione) e potrà essere utilizzato unicamente in via residuale, avendo dunque cura di utilizzare primariamente ogni altra fonte di finanziamento nella disponibilità della stazione appaltante.

Nel successivo intervento saranno sviluppati alcuni aspetti della gestione del Fondo Opere Indifferibili che meritano una trattazione specifica.
(1 – continua)
Articolo di Matteo Barbero


 


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