La Rivista del Sindaco


Le singole novità recate dal decreto sicurezza 2025

Modifiche in materia di accattonaggio
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
04 Giugno 2025

 

Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 16 - inserito nel capo II, concernente Disposizioni in materia di sicurezza urbana - prevede modifiche in materia di accattonaggio.


Art. 600-octies c.p.

Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque induca un terzo all’accattonaggio, organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.


La struttura della disposizione

L’art. 600-octies è stato inserito nel codice penale dalla L. 94/2009, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che ha promosso a delitto - introdotto tra i reati contro la personalità individuale - la fattispecie di impiego di minori nell’accattonaggio, già prevista come contravvenzione dall’abrogato art. 671 c.p.

L’applicazione dell’art. 671, infatti, aveva fatto registrare posizioni assai diverse in giurisprudenza. In alcune pronunce, la Cassazione aveva configurato nell’impiego del minore nell’accattonaggio gli estremi dei maltrattamenti; in altre, aveva ravvisato gli estremi della contravvenzione, sul presupposto che il minore fosse in grado di recepire l’attività alla quale era volto, e aveva, invece, escluso la rilevanza penale del fatto in assenza di tale consapevolezza.

Il delitto punisce con la reclusione fino a 3 anni, “salvo che il fatto costituisca più grave reato” (quale la riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p.), chiunque:

  • si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni 14 o, comunque, non imputabile, 
  • permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, 
  • permette che altri se ne avvalgano per mendicare. 

La prima delle condotte prescinde dal fatto che il minore o la persona non imputabile sia sottoposta all'autorità del soggetto attivo o affidata alla sua custodia o vigilanza; elemento, invece, richiesto con riferimento alle altre due condotte previste. 

Si tratta di un reato in forma commissiva per quanto riguarda lo sfruttamento, mentre ha natura omissiva per quanto concerne il permettere che altri si avvalga dell’accattonaggio, qualora sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento. 

La riforma apportata dal D.L. 113/2018, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha integrato la rubrica dell’art. 600-octies e inserito un nuovo comma al fine di sanzionare quelle forme di gestione imprenditoriale, sistematica e continuativa dell’attività di accattonaggio. La nuova previsione, infatti, punisce con la pena della reclusione da 1 a 3 anni chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o lo favorisca a fini di profitto.


Le novità legislative

Il decreto d’urgenza, dopo aver inciso sulla rubrica dell’art. 600-octies, riformulata in Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio, estende la punibilità dell’impiego nell’accattonaggio di minori fino ai 16 anni di età - età sino a cui vige l’obbligo scolastico - e, contestualmente, eleva la pena da 1 a 5 anni di reclusione.

L’innalzamento dei limiti edittali di pena comporta l’applicazione delle misure cautelari personali, sia di natura interdittiva che coercitiva; in particolare diventa applicabile anche la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 280 c.p.p.

La novella, inoltre, nel sostituire il secondo comma dell’art. 600-octies c.p., introduce quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato caratterizzata dal dolo specifico ai fini di profitto, l’induzione all’accattonaggio, in aggiunta alle condotte, già previste, di chi organizzi, si avvalga o favorisca, l’altrui accattonaggio, per le quali viene stabilita la pena della reclusione da 2 a 6 anni. 

La condotta di “induzione” consiste in ogni attività idonea a persuadere, convincere e determinare il soggetto passivo. 

Infine, viene prevista come circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale è stabilito un aumento di pena da un terzo fino alla metà, se il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti di un minore degli anni 16 o di persona non imputabile. 


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