Il quadro normativo
Tra gli obiettivi del nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. n. 36/23 ci sono quelli di completa digitalizzazione delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell’once only, ossia dell’unicità dell’invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti (obiettivo di PNRR – milestone m1c1-75).
L’art. 37 del decreto lgs. n. 33/2013 dispone gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stabilendo che le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
L’art. 28 citato stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:
Le deliberazioni ANAC nn. 264 e 601 del 2023
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del predetto Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
In base alla digitalizzazione e alla gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto.
Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.
In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.
Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall’ANAC sul portale dati aperti dell’ANAC stessa.
Rimane fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
I dati ulteriori da pubblicare previsti dalla delibera Anac 264-601/2023 (all. 1)
In base alle citate delibere ed all’allegato 1, a proposito degli atti e dei documenti da pubblicare in Amministrazione trasparente – sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6, qualità delle informazioni, e 8, co. 3, tempo di pubblicazione), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.
Del resto, l’art. 9 del Decreto Trasparenza d.lgs. n. 33/2013, a fini semplificatori, dispone che nella home page dei siti istituzionali sia collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno siano contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del decreto citato.
L’allegato alle predette delibere ANAC, in ordine agli “ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE”, riporta i seguenti riquadri riguardanti la sottosezione Bandi e contratti, vari contenuti (che non costituiscono ulteriori sottosezioni) distribuiti in relazione a diverse fasi (a. pubblicazione, b. affidamenti, c. esecuzione), in relazione alle quali sono previste tempistiche differenziate (una tantum o tempestivo o annuale o entro determinati termini).
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).
Ulteriori indicazioni per le procedure anteriori al 31.12.23
Ulteriori indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023.
Il PNA 2024 – delibera ANAC n. 605 /23: quale regime di trasparenza applicare?
Alla luce delle disposizioni vigenti, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell’efficacia differita prevista per alcune disposizioni, operano i seguenti distinti regimi di pubblicazione dei dati:
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023
Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022.
Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).
Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all’art. 1, co. 32 (1) della legge 190/2012, con esclusione, invece, delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell’avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.
Dal 2024, dunque, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente (Vedi nota ANAC del 10/01/2024).
I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023
Per queste ipotesi, l’ANAC ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024
Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.
In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella Delibera n. 261 del 20 giugno 2023.
Come prima evidenziato, nell’Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati, invece, precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Tabella riepilogativa:
Trasparenza in materia di contratti pubblici PNRR
Il PNA 2022 aveva già trattato il tema della trasparenza rispetto ai contratti finanziati con il PNRR. A tal proposito, resta ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo “ReGiS”.
Articolo di Eugenio De Carlo
--> Per approfondire l'argomento si rimanda agli articoli:
--> Accedi alla sezione riservata e scarica il materiale o visualizza la registrazione del webinar "La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e l’intelligenza artificiale nella prospettiva del nuovo Codice" a cura del Dott. EUGENIO DE CARLO.
(1) Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo (n.d.r., scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: