Riferimenti normativi
L’amianto deriva da un insieme di minerali naturali di consistenza fibrosa sottoposti a particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. Il materiale risultante, per le buone proprietà in aggiunta all’economicità della produzione, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali e edilizie.
In tali prodotti, le fibre minerali si possono presentare sia libere o debolmente legate, sia fortemente compattate tra di loro.
Con il tempo, tali fibre si sono rilevate estremamente nocive per la salute dell’uomo, poiché, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
L’amianto è quindi sicuramente pericoloso esclusivamente nella condizione in cui può rilasciare le sue fibre nell’ambiente circostante.
Secondo i dati forniti dal CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano (l’Italia è stata fino agli anni 90 tra i maggiori produttori mondiali di amianto) si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture – lastre ondulate o piane in cemento-amianto presenti sul territorio nazionale.
Riconosciuta la pericolosità dell’amianto, in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la legge 27 marzo 1992, n. 257, sono state dettate norme per la cessazione dell’impiego di tale materiale e per il suo smaltimento controllato.
La legge ha definitivamente stabilito il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, non imponendo, però, l’obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la contengono.
Pertanto, ancor oggi, sono numerosi i siti contaminati da bonificare con rilevanti quantitativi di rifiuti contenenti amianto da smaltire.
In attuazione della legge n. 257/1992, sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l’altro, a definire le modalità di predisposizione dei “piani regionali amianto” (previsti dall’articolo 10), di valutazione del rischio, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica. Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, inoltre, con il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi.
Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto, nell’ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (dm 8 marzo 2003, n. 101).
È stato, altresì, introdotto l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) per le imprese di bonifica da amianto (tale obbligo è oggi contemplato dall’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (dm 29 luglio 2004, n. 248).
Considerata l’incidenza della materia dei rifiuti contenenti amianto anche sulla salute, essa viene affrontata da diverse norme europee e nazionali, anche con riguardo alle linee guida a salvaguardia della salute dei lavoratori che interagiscono con tali rifiuti. A tal proposito, si ribadisce che i riferimenti in materia di prevenzione della salute pubblica non contengono obblighi di rimozione dei materiali contenenti amianto (m.c.a.), ma prevedono la valutazione dello stato di conservazione, l’adozione di una corretta manutenzione e l’eventuale intervento di bonifica a carico del proprietario o del responsabile dell’attività.
La normativa in materia di amianto e di rifiuti di amianto, quindi, si presenta particolarmente ampia e articolata, visto che, oltre alle disposizioni di carattere generale, rilevano quelle attuative e di dettaglio che si susseguono nel tempo.
La Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (cd. “Testo Unico Ambientale”), sebbene abbia introdotto modifiche anche in tema di rifiuti contenenti amianto, non ha stravolto l’impianto normativo preesistente. Difatti, l’articolo 227, recante le disposizioni in materia di “Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto”, al comma 1, lettera d), conferma la vigenza delle disposizioni speciali, nazionali e comunitarie, relative al recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, con particolare riferimento al dm 248/2004.
Inoltre, l’articolo 195, comma 2, lettera d), del richiamato Testo Unico, colloca tra le competenze statali, la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, disponendo che queste determinazioni avvengano attraverso decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive.
Per di più, all’articolo 212 viene riconfermato il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per l’esercizio dell’attività di bonifica dei beni contenenti amianto, puntualizzando sempre che questa iscrizione abilita la gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato.
Lo stesso articolo 212, al comma 11, stabilisce che le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti nonché di bonifica dei beni contenenti amianto, debbano prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente.
Oltre alle norme del d.lgs. n. 152/2006, sussiste ancora una particolare disciplina di settore, determinata dal “Piano Nazionale Amianto”, emanato, per la prima volta, dal Governo nel marzo 2013. Tale Piano, elaborato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro, ha effettuato un’analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.
Dal punto di vista ambientale, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, nonché l’accelerazione dei processi di bonifica, l’individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.
Il P.N.A., quindi, si suddivide in 3 macro-aree, ciascuna delle quali prevede obiettivi che perseguono l’approfondimento della conoscenza epidemiologica e di esposizione, professionale e ambientale, alle fibre di amianto, il miglioramento della resa delle azioni già messe in campo, l’individuazione di siti di smaltimento, la ricerca applicata, la formazione e informazione di tutti i soggetti portatori di interesse.
La classificazione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto
I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257/1992 come “materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse”.
Nell’Allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 - che riporta l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE relativa al Catalogo Europeo dei Rifiuti – i rifiuti per i quali è indicata in modo esplicito la presenza di amianto sono considerati come rifiuti “pericolosi” e contrassegnati con un asterisco «*».
I rifiuti contenenti amianto, classificati sulla base delle indicazioni sopra riportate, in Italia possono essere smaltiti in discariche (secondo le modalità indicate dal d.lgs. n. 36/2003, e dal dm 27 settembre 2010) o avviati a recupero (secondo le modalità indicate dal dm 248/2004).
Con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”) e con il dm 13 marzo 2003 (recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”) sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d'amianto o contenenti amianto (RCA). Quest’ultimo decreto è stato poi sostituito con il dm 3 agosto 2005 a sua volta sostituito dal dm 27 settembre 2010.
Allo stato attuale, ai sensi del dm 27 settembre 2010, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica:
Con il dm 29 luglio 2004, n. 248 è stato emanato il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".
Tale decreto, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura di tali rifiuti nelle discariche. Inoltre, esso individua i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica.
In sostanza, esso tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro ricopertura nonché dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti.
Per quel che attiene le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, rilevano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché la disciplina specifica relativa all'amianto prevista dal dm 29 luglio 2004, n. 248.
In particolare, le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica (dm 29 luglio 2004 n. 248. Paragrafo 3. Punti 2 e 3).
Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.
Generalmente i metodi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto si possono suddividere in due categorie:
Secondo la normativa nazionale, le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto, sia pericolosi che non pericolosi, devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee.
In particolare, le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti contenenti amianto abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre, la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.
Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.
Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché in superficie.
Allegato D alla Parte IV d.lgs. n. 152/2006 - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000
(Allegato così sostituito dall'Allegato III, ex articolo 35 della legge n. 108 del 2021)
Rifiuti contenenti amianto – E.E.R.
17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati).
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto.
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto.
Articolo di Gaetano Alborino
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