La Rivista del Sindaco


L’estensione dell’arresto in flagranza differita nel contesto sanitario

La misura precautelare è entrata in vigore il 2 ottobre
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
23 Ottobre 2024

 

Come già rilevato - si veda “L'arresto in flagranza differita”, del 29/1/2024 - l’art. 10 L. 24/11/2023 n. 168, ha introdotto nell’art. 382-bis del codice di rito penale l’istituto della flagranza differita - quale tertium genus rispetto ai concetti di flagranza e quasi flagranza, disciplinati dall’art. 382 c.p.p. - in relazione ai delitti di:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; 
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi; 
  • e atti persecutori.

Ora, l’art. 2 c.1 lett. b) D.L. 1/10/2024 n. 137, recante Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, in vigore dal 2 ottobre 2024, previo inserimento nell’art. 382-bis c.p.p. di un nuovo comma 1-bis, ha esteso l’applicazione della misura precautelare.   


L’arresto in flagranza differita 


Art. 382-bis
Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o sociosanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.


L’estensione recata dal D.L. 137/2024


Il nuovo comma 1-bis dell’art. 382-bis c.p.p., attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, estende l’istituto anche in relazione ai reati di

  • lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, di cui all'art. 583-quater c. 2 c.p. - inserito dall’art. 4 L. 14/8/2020 n. 113 e, poi, riscritto dall’art. 16 D.L. 30/3/2023 n. 34 convertito con modifiche nella L. 26/5/2023 n. 56 - punito con la reclusione da 2 a 5 anni, in caso di lesioni gravi con la reclusione da 4 a 10 anni e in caso di lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni
  • danneggiamento di cui all’art. 635 c. 3 c.p. - introdotto dall’art. 1 del medesimo D.L. 137/2024 - punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro, con aumento di pena nel caso in cui ricorra l’aggravante speciale a effetto comune, del fatto commesso da più persone riunite (non meno di 2).

Infatti, in relazione a tali delitti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ai sensi delle nuove lettere a-ter) e a-quater) inserite nel comma 2 dell’art. 380 c.p.p. dall’art. 2 c. 1 lett. a) D.L. 137/2024 - quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza il soggetto che risulti  autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica, o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

In ogni caso, l'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro la fase temporale di 48 ore dal fatto.

 
I presupposti 


La nuova misura precautelare dell'arresto in flagranza differita risulta, quindi, ancorata all’emersione, attraverso un documento autoevidente in grado di ricostruire la realtà naturalistica - quale la documentazione risultante da ripresa video-fotografica o altra legittimamente ottenuta (nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali) da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico) - di episodi di

  • danneggiamento di cose esistenti all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o comunque destinate al servizio sanitario, 
  • violenza o aggressione agli operatori sanitari nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, da cui derivino lesioni. 

La formulazione del nuovo comma 1-bis, con prosa similare a quella dell’ipotesi già disciplinata dal comma 1, reca anche un corretto riferimento all’eccezionalità del contesto storico di necessità e urgenza che facoltizza l’arresto ritardato, derivante dall’impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.


La giurisprudenza 


L'arresto in flagranza differita è stato ritenuto compatibile in relazione all'art. 13 c. 3 Cost. - con riferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui all'art. 8 c. 1-ter L. 13/12/1989 n. 401 - valorizzando la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (Cass. Pen., sez. VI, 4/5/2007, n. 17178).

Ne deriva che l'arresto differito può ritenersi legittimo a condizione che siano richiamati i motivi che impongono, malgrado il superamento dello stato di flagranza o quasi flagranza, l'intervento per motivi di necessità o di urgenza e si operino a tal fine dei riferimenti alla condizione di fatto che dimostri l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per comprovate “ragioni di sicurezza o incolumità pubblica” e, nel contempo, alla persistenza di tali condizioni di pericolosità (Cass. Pen., sez. VI, 16/12/2015, n. 2633).

Successivamente, pronunciandosi sulla misura prevista dall’art. 382-bis c.p.p., preso atto che l'aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi, giustifica, quale fenomeno eccezionale, l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita, la Suprema Corte ha osservato che risulta indiscutibile che il ricorso a tale misura si ponga in contrasto con l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, mancando quella contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. costituisce elemento indefettibile l'abitualità della condotta, che appare difficilmente evincibile dal mero dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.

Tuttavia, neppure in relazione allo stato di (piena) flagranza la polizia si trova di fronte a una situazione che riproduce la condotta abituale di reato, ma a situazioni che descrivono aggressioni, violenza alle persone o alle cose poco prima consumate; dunque, a frazioni di condotte, che, sommate a quella oggetto di denuncia, vengono ritenute idonee a integrare l'abitualità, a tacere del caso in cui la polizia sorprenda l'indagato con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. In conclusione, sembra logico affermare che diverse sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nell'arresto in flagranza sulla base di diretta osservazione, in relazione all'arresto in flagranza differita attraverso l'osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova  (Cass. Pen., sez. VI, 20/3/2024, n. 16668).


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