Le novità introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti
L’articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006, rubricato con il titolo “Sistema di tracciabilità dei rifiuti” – abrogato dal decreto-legge n. 135/2018, reintrodotto dal d.lgs. n. 116/2020 quindi, revisionato dal decreto-legge n. 77/2021 e infine ancora revisionato dal recente d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 (G.U. Serie generale - n. 127, 1° giugno 2023), vigente dal 16 giugno 2023 – stabilisce (in grassetto, le ultime recenti modifiche):
«1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6-bis. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto».
Debutta il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”)
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”), istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Esso è articolato in:
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per:
Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali assicurano, altresì, la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.
Disposizioni sulla compilazione dei registri cronologici di carico e scarico
L’allegato I disciplina il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.
Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:
Disposizioni sulla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
L’allegato II disciplina il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Ai sensi dell’articolo 12, dm n. 59/2013, i soggetti di seguito indicati:
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Sistemi di geolocalizzazioni
Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.
A decorrere dal 15 dicembre 2024, la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni.
Soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI solo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.
I soggetti NON obbligati all’iscrizione al RENTRI
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
L’applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:
Quando sarà operativo il RENTRI?
Anche se il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo dal 15 dicembre 2024.
Dalla data di entrata in vigore Regolamento, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), con le seguenti tempistiche:
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui sopra.
Solo a decorrere dalla data di cui al sopra citato articolo 13 del decreto ministeriale n. 59/2023, ovvero quando la disciplina RENTRI potrà considerarsi finalmente efficace e operativa, saranno abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le (tuttora vigenti) disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.
La disciplina sanzionatoria per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI
L’articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006:
«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.
Anche i proventi sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 263 del d.lgs. n. 152/2006.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti pericolosi |
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Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
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Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 333,33 a €. 1.000,00 |
P.M.R. €. 333,33 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti non pericolosi |
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Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
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Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 166,66 a €. 666,66 |
P.M.R. €. 222,22 |
Autorità Competente PROVINCIA |
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