Debutta il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”)
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il decreto, benché vigente dal 15 giugno 2023, è operativo solo dal 13 febbraio 2025.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”), istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell’articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:
I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:
1) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti.
Tali lettere fanno riferimento:
2) enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3) commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.
L’articolo 12, dm n. 59/2023, al pari dell’articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, fornisce lo stesso elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, come sopra.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Quando sarà operativo il RENTRI?
Anche se il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, è operativo a partire dal 13 febbraio 2025.
Dalla data di entrata in vigore del dm citato, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:
A decorrere dalla data 13 febbraio 2025, sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.
A partire dalla medesima data, debuttano i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, come riportati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del dm n. 59/2023.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), dm 59/2023, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, entro il 13 febbraio 2025, i seguenti soggetti:
I trasportatori cd. in proprio sono obbligati all’iscrizione al RENTRI?
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dm n. 59/2023, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti, che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (cd. “trasportatori in proprio”), iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.
I trasportatori in proprio di rifiuti pericolosi sono obbligati all’iscrizione al RENTRI (nel rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 13, comma 1, dm n. 59/2023). E sono, pertanto, obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, se l’ente o l’impresa ha più di 50 dipendenti.
I trasportatori in proprio di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti, sono obbligati all’iscrizione al RENTRI (nel rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 13, comma 1, dm n. 59/2023). Anche in questo caso, sono obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, se l’ente o l’impresa ha più di 50 dipendenti.
I trasportatori in proprio di rifiuti non pericolosi, esonerati dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI. Trattasi di enti o imprese con meno di 10 dipendenti.
Si rammenti che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – ai sensi dell’articolo 218, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 - non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2-bis, in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Disposizioni sulla compilazione dei registri cronologici di carico e scarico
L’allegato I, dm n. 59/2023, disciplina il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006.
Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’articolo 190, comma 1, d.lgs. n. 152/2006:
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, devono tenere i registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Disposizioni sulla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
L’allegato II, dm n. 59/2023, disciplina il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Anche i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, dal 13 febbraio 2025, tengono il formulario di identificazione del rifiuto (in formato cartaceo), conforme al modello di cui all’allegato II, dm n. 59/2023.
Il formulario di identificazione del rifiuto (in formato cartaceo) è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
Il formulario di identificazione del rifiuto, benché tenuto e compilato in formato cartaceo, deve essere sempre vidimato digitalmente.
Il formulario di identificazione dei rifiuti, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie (non più in quattro copie come nella disciplina previgente), compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore.
Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può anche essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario di identificazione del rifiuto, per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sarà emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2026.
I produttori non iscritti al RENTRI continueranno ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026 e potranno continuare a compilarlo manualmente.
La disciplina sanzionatoria per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI
L’articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006:
«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.
La disciplina sanzionatoria per la mancata trasmissione al RENTRI
A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
A decorrere dal 13 febbraio 2026, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, se e in quanto obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.
I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari, secondo le procedure dettate dall’articolo 21, dm n. 59/2023.
Il prontuario delle violazioni RENTRI
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti non pericolosi |
||||
Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
|
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 166,66 a €. 666,66 |
P.M.R. €. 222,22 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti pericolosi |
||||
Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
|
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 333,33 a €. 1.000,00 |
P.M.R. €. 333,33 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti |
||||
Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico (adempimento che decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI) |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti non pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
IDEM
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti |
||||
Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR (adempimento che decorrere dalla data del 13 febbraio 2026) |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti non pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
IDEM
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
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