Nella seduta del 4/4/2025 il Consiglio dei Ministri ha deliberato gli interventi confluiti nel D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 85, in vigore dal 12/4/2025.
Ancora un decreto-legge con cui Palazzo Chigi ha partorito l’ennesimo capitolo emergenziale che prevede nuove linee evolutive della policy di sicurezza. Il provvedimento consta di 39 articoli suddivisi in 6 capi.
Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia
L’art. 1, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica, prevede due modifiche al codice penale:
- da un lato, introduce l’art. 270-quinquies.3, recante il nuovo delitto di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punito con la reclusione da 2 a 6 anni;
- dall’altro, modifica l’art. 435, al fine di introdurre un’ulteriore fattispecie del delitto di Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, consistente nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze esplodenti.
L’art. 2 modifica l’art. 17 D.L. 113/2018, in materia di prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, introducendo uno specifico reato contravvenzionale per chi viola le disposizioni, presidiato dalla pena alternativa dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a euro 206.
Gli artt. 3, 4 e 7 recano alcune modifiche al codice antimafia (d.lgs. 159/2011):
- all’art. 85 c. 2 sono previste modifiche in materia di documentazione antimafia,
- viene introdotto il nuovo art. 94.1, recante Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali;
- all’art. 3 c. 6-bis, viene attribuita al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all’applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti destinatari dell’avviso orale disposto dal questore;
- vengono, infine, previste disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 10, 36, 38, 40, 41, 44, 45-bis, 48, 51-bis, 54).
L’art. 5, nel modificare il D.L. 151/2008, reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all’esclusione dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.
L’art. 6, che prevede modifiche al D.L. 8/1991 e alla L. 6/2018, introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.
L’art. 8 modifica la definizione di articolo pirotecnico, contenuta nel D.Lgs. 123/2015, quale articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze “destinato” a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute.
L’art. 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati, di cui all’art. 10-bis L. 91/1992, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza urbana
Gli artt. 10, 11 e 12 recano molteplici modifiche sia al codice di diritto penale sostanziale che processuale.
- Nel titolo XIII del libro II del codice penale, concernente i delitti contro il patrimonio, viene introdotto il nuovo delitto di cui all’art. 634-bis, recante Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
- Viene, quindi, introdotto nel titolo II del libro IV del codice di procedura penale, concernente le misure cautelari reali, il nuovo art. 321-bis, recante Reintegrazione nel possesso dell’immobile.
- Nell’art. 61 c.p. viene inserito il nuovo numero 11-decies del comma 1, che introduce la nuova circostanza aggravante comune dell’aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.
- Nel delitto di truffa di cui all’art. 640, dopo aver soppresso il numero 2-bis del comma 2, la relativa aggravante concernente la minorata difesa viene ricollocata nel nuovo comma 3.
- Conseguentemente viene introdotta la lettera f.1) nell’art. 380 c. 2 c.p.p. che include la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell’art. 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
- Viene, infine, modificato il terzo comma dell’art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
L’art. 13 estende l’ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso agli spazi urbani. Viene, inoltre, introdotta l’osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. Infine, la disposizione estende l’ambito di applicazione dell’arresto in flagranza differita anche al reato di cui all’art. 583-quater c.p., commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L’art. 14 ripenalizza, trasformandolo in delitto, l’illecito amministrativo del blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, di cui all’art. 1 c. 1-bis D.Lgs. 66/1948. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
L’art. 15 modifica gli artt. 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
Viene poi introdotto il nuovo art. 276-bis c.p.p., recante specifici Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri
L’art. 16, oltre a riformulare la rubrica dell’art. 600-octies c.p. in Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio, punisce l’impiego nell’accattonaggio di minori innalzandone l’età da 14 a 16 anni e incrementando la pena (fino a 3 anni) da 1 a 5 anni di reclusione.
L’art. 17 estende anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l’autorizzazione ad assumere 100 operatori di polizia locale, già previsto dal D.L. 39/2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato. Nel corso dell’esame in sede referente è stata aggiornata la disposizione relativa alla quantificazione degli oneri.
L’art. 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla L. 242/2016. Tra le modifiche introdotte vi è il divieto di importazione, cessione lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Capo III
Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco
L’art. 19 reca modifiche agli artt. 336, 337 c.p. del codice penale, introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, con aumento della pena fino alla metà, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza; viene, inoltre, inserita tra le circostanze aggravanti dell’art. 339 c.p. l’ipotesi in cui il fatto sia commesso al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
L’art. 20, oltre a estendere l’art. 583-quater c.p., riformulandone anche la rubrica, alle Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, punisce con la reclusione da 2 a 5 anni le lesioni semplici, da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime.
L’art. 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.
Gli artt. 22 e 23 recano disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico fino a 10.000 euro a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, vigili del fuoco e personale delle Forze armate, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.
L’art. 24 introduce modifiche all’art. 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche.
L’art. 25, nel disciplinare l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale, reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell’art. 192 C.d.S., con riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite.
L’art. 26 introduce misure riguardanti la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari prevedendo l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p., se commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; introducendo il nuovo delitto di Rivolta all’interno di un istituto penitenziario nell’art. 415-bis c.p.
L’art. 27 introduce nel D.Lgs. 286/1998 un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento e accoglienza.
L’art. 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
L’art. 29 estende l’applicabilità delle pene previste dagli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all’intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali. Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all’ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da 3 a 10 anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.
L’art. 30, finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell’utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti.
L’art. 31 reca numerose disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza.
L’art. 32 prevede in caso di violazione degli obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Capo IV
Disposizioni in materia di vittime dell’usura
L’art. 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell’incarico e compenso.
Capo V
Norme sull’ordinamento penitenziario
L’art. 34 reca modifiche all’ordinamento penitenziario volte a ricomprendere l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; istituire un termine di 60 giorni entro cui l’amministrazione penitenziaria deve esprimersi sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.
L’art. 35 estende i benefici previsti dalla L. 193/2000 alle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all’esterno degli istituti penitenziari.
L’art. 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
L’art. 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 230/2000 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
Capo VI
Disposizioni finali
Gli artt. 38 e 39 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.
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