La Rivista del Sindaco


Nuovi importi per l’indennità di vacanza contrattuale

Dal mese di aprile in busta paga l’anticipo per il triennio 2025-2027
Approfondimenti
di Monteverdi Massimo
15 Aprile 2025

 

L’art. 1, c. 128, Legge di bilancio 2025, in vista dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, ha previsto l’aggiornamento degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale con due distinte decorrenze. Il primo sarà inserito negli stipendi del mese di aprile ed è pari allo 0,6% del tabellare contrattuale vigente. Successivamente, dal mese di luglio, scatterà il secondo aggiornamento con un percentuale dell’1%

Ogni mese, fino alla stipula definitiva dell’accordo nazionale per il triennio 2025-2027, i dipendenti degli enti locali avranno diritto a percepire mensilmente questo emolumento, a titolo di anticipo sui futuri aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La nuova voce retributiva si aggiunge a quella erogata già dal 2022 a titolo di vacanza contrattuale come anticipo sui contratti del triennio 2022-2024, ancora di là da venire. Si vedano a proposito i recenti stop delle organizzazioni sindacali ai rinnovi di alcuni comparti (tra i quali anche le Funzioni locali).

Si ricorda inoltre che l’indennità 2022-2024 è, com’è noto, erogata dal 1° gennaio 2024, oltre all’importo ordinario, anche in misura maggiorata (pari a 6,7 volte l’importo mensile) per effetto dell’art. 1, c. 28, L. n. 213/2023.

Come di consueto, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto le tabelle con gli importi da utilizzare per ciascun’area di inquadramento. Per gli enti locali, il relativo pdf è recuperabile qui.


La particolarità rispetto alle ultime versioni è che i valori sono stati calcolati esclusivamente sui tabellari di ingresso delle aree di inquadramento. 

Coloro che in passato hanno beneficiato di progressioni orizzontali e che al momento dell’entrata in vigore della nuova classificazione mantenevano un trattamento economico fondamentale corrispondente alla posizione economica acquisita (ad es. A2, B5, C3, D4), sul quale la RGS calcolava il valore della vacanza contrattuale, riceveranno a titolo di IVC 2025-2027 lo stesso importo di coloro che sono stati inquadrati nelle quattro aree di nuova costituzione.

Non si tratta di un errore. E’ solo la conseguenza dell’impostazione dell’unico, finora, CCNL sottoscritto per il triennio 2022-2024 (quello delle Funzioni centrali) che prevede incrementi solo con riferimento al tabellare iniziale di area.

L’ARAN, interpellata sulla questione, ha dichiarato che solo la RGS ha titolo per esprimersi. Dunque, la tabella ora disponibile sarà l’unico documento di riferimento per gli uffici del personale.
 


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