Con il Dpcm del 17 marzo 2020 (decreto assunzioni) viene permesso l’incremento della spesa di personale per alcuni enti. Questo a patto che l’ente sia in condizione di “rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio” e che l’asservazione di questa condizione si affidata all’organo di revisione.
Viene da domandarsi se l’asservazione rilasciata dall’organo di revisione metta in tranquillità, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ogni altro soggetto richiamato, tra cui il responsabile del servizio finanziario.
L’asservazione dell’organo revisore può essere quindi invocata come condizione sufficiente per esonerare l’ente da ogni responsabilità, se quest’ultimo si trovasse in condizione di disequilibrio a causa (totalmente o in parte) dell’incremento della spesa di personale? La risposta è no. Non sussiste un esonero di responsabilità per tutte le figure preposte alla tutela degli equilibri di bilancio anche in caso il legislatore abbia chiamato espressamente in causa l’organo di revisione, ma tale condizione permette invece di individuare il soggetto maggiormente investito dell’onere, senza però condurre all’esonero per gli altri soggetti. In questo caso, la figura con il maggior coinvolgimento è quella del responsabile del servizio finanziario per le funzioni e le responsabilità attribuite dalla legge. Il legislatore infatti lo pone “a salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”, come da articolo 153, comma 4, del Tuel.
Nell’articolo 147 del Tuel (comma 2, lettera c) viene specificato che spetta soltanto al responsabile dei servizi finanziari “coordinare e vigilare sul costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”. Rendere esecutive le determinazioni degli altri responsabili è sempre compito del responsabile del servizio finanziario, tramite l’apposizione del visto di regolarità contabile (Tuel, articolo 183, comma 7), effettua le segnalazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio al sindaco, al consiglio e ai revisori e alla Corte dei conti (Tuel, articolo 153), e si occupa di controllare i provvedimenti di liquidazione di spesa (Tuel, articolo 184, comma 4). Il responsabile deve anche poter “agire in autonomia” (Tuel, articolo 153, comma 4).
A quanto detto si aggiunge la sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2019, in cui si dichiara che: “il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata”. Risulta quindi chiaro che il responsabile del servizio finanziario si deve occupare di garantire la regolarità degli atti per il profilo contabile, e quella degli equilibri di bilancio; il suo ruolo e la sua importanza non possono essere deresponsabilizzati dall’asservazione dell’organo di revisione come da applicazione del Dpcm assunzioni.
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