La Rivista del Sindaco


Possibile trattare sui costi dei dirigenti

Dirigenza degli Enti Locali
di La Posta del Sindaco
08 Settembre 2020

A causa dell’emergenza scatenata con la pandemia di Covid-19, si è spesso ricorso a patti modificativi della retribuzione, per gestire una minor retribuzione per i dirigenti. In primo luogo per colpa della contrazione dei ricavi che ha portato a dover ridurre i costi, ma anche per motivi di solidarietà con i colleghi che si sono ritrovati in cassa integrazione.

Molteplici sono state le formule per giungere a tale riduzione del salario, spesso accompagnate dal timore che tali “tagli” sarebbero rimasti anche in futuro. In passato, gli accordi ritenuti validi riguardavano la riduzione di parte della retribuzione eccedente i minimi contrattuali negoziata in sede di assunzione o in seguito, mentre più di recente ci sono stati degli ordinamenti hanno affermato l’irriducibilità della retribuzione convenzionale, anche superiore ai minimi, mostrando un atteggiamento ben più rigido dei precedenti.

Tali ordinamenti si sono posti fuori da quanto previsto in materia di mansioni, con l’articolo 2103 del Codice Civile. Una norma che prevede la possibilità di attivare accordi modificativi della retribuzione nelle sedi descritte nel comma 4, articolo 2113, del Codice Civile, ma solo se questa rientra nell'interesse del lavoratore per conservare l'occupazione, per acquisire una diversa proporzionalità o per migliorarne le condizioni di vita. Requisiti che appaiono ben poco pertinenti con la situazione che si è creata a causa dell’emergenza sanitaria, che si trova invece alla base della maggior parte degli accorti stretti con i dirigenti negli ultimi mesi. La situazione che si è venuta a creare, dovrebbe portare la giurisprudenza a rivalutare un approccio troppo rigido, soprattutto per i dirigenti, categoria che si vede nell’impossibilità di rinegoziare quanto liberamente pattuito in precedenza.

Gli accordi con i dirigenti raggiunti in questa fase, non dovrebbero vedere applicabile la citata giurisprudenza, o almeno così pare lecito ritenere. La natura prettamente temporanea di questi accordi (la cui decurtazione retributiva non è stabilita in via definitiva) dovrebbe limitare la riduzione ad un determinato numero di mensilità del 2020, in genere coincidente con il periodo in cui gli altri dipendenti sono stati posti in cassa integrazione. Si dovrebbe quindi escludere la rigida applicazione del principio d'irriducibilità della retribuzione, poiché presupposto ad un mutamento definitivo degli assetti contrattuali, e conseguente ai principi di temporaneità e spontaneità, che caratterizza questo tipo di pattuizioni.


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